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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35062/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione all'esecuzione proposta da un soggetto contro la procedura esecutiva avviata per il recupero di assegni di mantenimento dei figli dovuti in forza di un verbale di separazione omologato. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritte le somme richieste, sul rilievo che il precetto indicato come atto interruttivo non fosse stato provato. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha invece riconosciuto la validità interruttiva del precetto del gennaio 2006, limitando però il diritto di procedere esecutivamente alla sola mensilità di febbraio 2001, per la quale il precetto era intervenuto prima del compimento del quinquennio. Il ricorrente in cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e omesso esame, sostenendo che il precetto fosse stato notificato solo il 13 febbraio 2006, quindi dopo la prescrizione, e che la Corte avesse erroneamente valorizzato un preteso precetto notificato il 3 febbraio 2006; 2) violazione delle norme processuali sul materiale probatorio, lamentando che il giudice del rinvio avesse considerato un documento non ritualmente prodotto in primo grado; 3) violazione delle regole sulle spese, censurando la compensazione integrale disposta nonostante la sua prevalente vittoria su molte mensilità e la mancata esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e omesso esame, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla data di notifica del precetto e sul suo effetto interruttivo. Ha inoltre osservato che il fatto storico rilevante era stato comunque esaminato dal giudice d'appello, sicché non ricorreva il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato rigettato, perché la motivazione sulla compensazione delle spese, fondata sulla macroscopica divergenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto, è stata ritenuta specifica e idonea; inoltre la valutazione della soccombenza reciproca e della misura della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta per contestare il diritto di procedere esecutivamente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato come disposizione che prevede la prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche, tra cui l'assegno di mantenimento mensile.

  • art. 2943 c.c.

    considerato nella prospettiva dell'interruzione della prescrizione mediante atto di precetto.

  • art. 2938 c.c.

    richiamato nel precedente della stessa causa per affermare che la prescrizione non rilevabile d'ufficio riguarda l'eccezione in senso stretto, mentre il fatto interruttivo può essere considerato dal giudice sulla base degli atti.

  • art. 140 c.p.c.

    evocato in relazione alle modalità di notificazione del precetto e al momento di perfezionamento della stessa.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro processuale asseritamente violato nella valutazione delle domande e delle difese.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione al dovere del giudice di pronunciare nei limiti delle domande e delle eccezioni.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sul materiale probatorio utilizzabile dal giudice.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice del rinvio.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento al divieto di nuove prove o nuove allegazioni in appello/rinvio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    utilizzato per incardinare le censure di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il vizio ex n. 5 è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorso deve esporre chiaramente le ragioni della censura e la pronuncia richiesta, senza formalismo eccessivo sull'esatta rubrica del motivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    applicato nel testo vigente ratione temporis: la compensazione è ammessa in caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che formalmente deduca violazione di legge ma, in realtà, miri a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è inammissibile, perché tende a ottenere una nuova valutazione delle prove non consentita in cassazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nella formulazione applicabile, è configurabile solo se il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta contestare la valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
  • Il ricorrente per cassazione non è tenuto a un formalismo assoluto nell'indicazione del paradigma normativo violato, purché dal motivo emerga con chiarezza la doglianza sostanziale e il tipo di vizio denunciato.
  • L'atto di precetto può costituire atto interruttivo della prescrizione anche per crediti periodici, ma la sua efficacia dipende dal momento in cui la notificazione si perfeziona rispetto al maturare del termine prescrizionale.
  • In tema di spese processuali, la compensazione richiede, nel regime applicabile, soccombenza reciproca oppure altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; la valutazione della misura della compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non esige una perfetta proporzionalità matematica tra esito della causa e riparto delle spese.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSeparazioneAssegno di mantenimento e divorzileSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniFamiglia
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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