Cassazione Penale, Ordinanza n. 06442/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona del 27/06/2024 deducendo un solo motivo: ha contestato la conferma della recidiva, sostenendo che i giudici di merito l'avrebbero fondata sui soli precedenti penali. La difesa ha quindi censurato la motivazione della sentenza di appello in punto di valutazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la Corte di appello non si era limitata a richiamare i precedenti penali, ma aveva valorizzato i fatti contestati come espressivi di una personalità incline a delinquere e di plurime ricadute sintomatiche di insensibilità rispetto alle condanne pregresse. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso sulla commissione del reato contestato.
art. 81 c.p.
Nessuna interpretazione specifica della norma è ricavabile; l'espressione è richiamata solo per indicare il reato oggetto del giudizio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva non può essere motivata in modo apodittico o con il solo richiamo alla gravità dei precedenti penali: il giudice deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata.
- Ai fini della conferma della recidiva, è necessario verificare se e in quale misura le precedenti condanne siano sintomatiche di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano avuto efficacia criminogena rispetto al fatto oggetto del processo.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare la conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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