Sentenza n. 1295/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione della resistente. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR e relativi Allegati A e B, concernenti la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e le tutele degli utenti per fatturazioni riferite a consumi risalenti a più di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore del servizio idrico ha proposto ricorso per l’annullamento della delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR, degli Allegati A e B e degli atti connessi. Dal testo della sentenza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti. Con dichiarazione del 27 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese; la parte resistente non si è opposta.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La sentenza dà atto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato e richiama la disposizione processuale applicabile, senza svilupparne ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, ove non vi sia opposizione della parte resistente, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando tale regolazione sia richiesta dalla parte ricorrente e non sia contestata dalla parte resistente.
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