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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Cessione immobile da completare - Fatturazione - Nozione di fabbricato - Inversione contabile ex art. 17 d.P.R. 633/1972 - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il corretto trattamento IVA della cessione di un edificio già realizzato nelle sue strutture portanti, autorizzato e accatastato, ma ancora privo del completamento di alcuni impianti. L’Ufficio riteneva che, poiché l’immobile non era ancora ultimato, la cessione dovesse essere assimilata a una cessione di materiali di costruzione, negando o contestando l’applicazione dell’inversione contabile prevista dall’art. 17 del d.P.R. 633/1972. Il ricorrente sosteneva invece che il bene ceduto fosse già un fabbricato e non un insieme di materiali.

La decisione

La pretesa dell’Ufficio è stata ritenuta illegittima. Una costruzione già edificata nelle sue strutture portanti, realizzata in conformità alle autorizzazioni edilizie e già accatastata, integra una cessione immobiliare ai fini IVA anche se alcuni impianti devono ancora essere completati. Di conseguenza, non è corretto assimilarla ai materiali utilizzati per la costruzione e trova applicazione il regime di inversione contabile in sede di fatturazione attiva, nei limiti previsti dall’art. 17 del d.P.R. 633/1972.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.P.R. 633/1972

    La norma può trovare applicazione nella cessione di un fabbricato già esistente e accatastato, anche se non ancora completamente ultimato, purché l’oggetto della cessione sia qualificabile come immobile e non come semplice fornitura di materiali.

Massime di principio

  • Per qualificare un bene come fabbricato ai fini IVA non è necessariamente indispensabile che l’edificio sia completamente ultimato: assumono rilievo la realizzazione delle strutture essenziali, la conformità alle autorizzazioni edilizie e l’accatastamento.
  • La presenza di lavori ancora da completare, come l’installazione o il completamento degli impianti, non trasforma automaticamente l’immobile in una cessione di materiali da costruzione.
  • La qualificazione fiscale deve dipendere dalla natura effettiva del bene ceduto: se il bene è già una costruzione identificabile e autonomamente accatastata, la cessione va trattata come cessione immobiliare.
  • L’Amministrazione non può assimilare un edificio in corso di ultimazione ai materiali incorporati nella costruzione senza dimostrare che l’oggetto reale dell’operazione sia una mera fornitura di beni e non il trasferimento di un immobile.
  • L’applicazione dell’inversione contabile richiede comunque la verifica delle ulteriori condizioni soggettive e oggettive previste dalla disciplina IVA vigente.

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