Cassazione Penale, Ordinanza n. 32444/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo che la sua condotta si sarebbe risolta in un generico atteggiamento minaccioso e non in una minaccia penalmente rilevante finalizzata a impedire l'atto d'ufficio. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo riproduttivo di una censura già esaminata e correttamente respinta dai giudici di merito, che avevano accertato come la minaccia fosse diretta a impedire al pubblico ufficiale di redigere il verbale, integrando così il reato contestato. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, perché la Corte d'appello aveva motivato in modo puntuale sull'esclusione delle attenuanti generiche con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Integra il reato la minaccia rivolta al pubblico ufficiale quando sia finalizzata a impedirgli di compiere l'atto del suo ufficio, quale la redazione di un verbale.
attenuanti generiche
La loro concessione o esclusione è apprezzamento di merito del giudice di appello, sindacabile in cassazione solo per vizi di motivazione non riscontrati nel caso concreto.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rileva anche la minaccia quando sia concretamente strumentale a impedire o ostacolare il compimento dell'atto d'ufficio.
- La qualificazione della condotta come mera espressione di atteggiamento minaccioso non esclude il reato se il giudice di merito accerta che la minaccia aveva uno specifico fine impeditivo dell'azione del pubblico ufficiale.
- Le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e decise con motivazione congrua nei giudizi di merito non sono idonee a fondare l'annullamento in sede di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione puntuale e non manifestamente illogica, costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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