Sentenza del 13/11/2018 n. 7829 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Eccedenza di credito risultante da dichiarazione integrativa - Utilizzabilità in compensazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che l'eccedenza di credito IVA emergente dalla dichiarazione integrativa è utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione rettificativa. Il testo non specifica l'esito formale del giudizio, né indica le parti processuali; pertanto non è possibile determinare con certezza se il ricorrente abbia ottenuto l'integrale accoglimento delle proprie pretese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità di utilizzare in compensazione un'eccedenza di credito IVA risultante da una dichiarazione integrativa o rettificativa. Secondo il principio richiamato, il credito può essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa fiscale.
Norme richiamate
Art. 8, comma 6-bis e seguenti, d.P.R. 322/1998
La disciplina consente di correggere dichiarazioni fiscali precedentemente presentate mediante dichiarazione integrativa. Il credito IVA risultante dalla rettifica può essere utilizzato in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 17757/2016
Il richiamo conferma l'orientamento secondo cui gli errori dichiarativi possono essere corretti dal contribuente e il credito risultante dalla correzione deve essere riconosciuto secondo le regole proprie del tributo e dei relativi termini di utilizzabilità.
Cassazione, ordinanza n. 3899/2018
Il precedente è richiamato a sostegno della possibilità di utilizzare il credito IVA derivante da una dichiarazione integrativa, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione rettificativa.
Massime di principio
- Un credito IVA emerso da una dichiarazione integrativa non è normalmente utilizzabile immediatamente nello stesso periodo in cui la rettifica viene presentata, ma dal periodo d'imposta successivo.
- La presentazione della dichiarazione integrativa costituisce il presupposto per far emergere formalmente il maggior credito, ferma restando la necessità di dimostrarne l'effettiva spettanza.
- L'utilizzo in compensazione deve rispettare gli eventuali limiti quantitativi, gli obblighi dichiarativi, i controlli preventivi e gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.
- La correzione di un errore dichiarativo a favore del contribuente è in linea generale ammessa, purché sia effettuata nei termini applicabili e sia adeguatamente documentata.
- La sola presenza di un credito nella dichiarazione integrativa non esclude la possibilità di contestazioni dell'amministrazione finanziaria sulla sua sussistenza o sulla tempestività e correttezza della compensazione.
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