Sentenza n. 7199/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di cancellazione della segnalazione a carico del ricorrente nel Sistema d’Informazione Schengen
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, Divisione S.I.Re.N.E., sull’istanza di cancellazione della segnalazione nel Sistema d’Informazione Schengen, notificata tramite PEC il 2 settembre 2025. Il ricorso è stato notificato il 2 marzo 2026 e depositato il 25 marzo 2026. Il giudizio, riguardando il silenzio della pubblica amministrazione, si svolge in camera di consiglio e soggiace al dimezzamento del termine di deposito previsto dall’art. 45 c.p.a.; secondo il giudice, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro 15 giorni dalla notificazione. La tardività del deposito è stata rilevata dal Collegio, che ha previamente avvisato le parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a., ritenendo tardivo il deposito effettuato il 25 marzo 2026 rispetto alla notificazione del 2 marzo 2026 e al termine dimezzato di 15 giorni applicabile ai giudizi in materia di silenzio ai sensi dell’art. 87, comma 2, lettera b), c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio ministeriale né la domanda di cancellazione della segnalazione SIS. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibilità di definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione semplificata della causa.
art. 87, comma 2, lettera b), c.p.a.
i giudizi in materia di silenzio
Prevede la trattazione in camera di consiglio dei giudizi in materia di silenzio; tale rito comporta, secondo la sentenza, il dimezzamento del termine di deposito del ricorso.
art. 45 c.p.a.
il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto a quello dettato dall’art. 45 c.p.a.
Il termine ordinario di deposito costituisce il parametro rispetto al quale opera il dimezzamento previsto per il rito camerale in materia di silenzio.
art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.
il ricorso va dichiarato irricevibile
È stato applicato per dichiarare irricevibile il ricorso depositato oltre il termine processuale.
Massime di principio
- Nei giudizi avverso il silenzio della pubblica amministrazione, trattati in camera di consiglio ai sensi dell’art. 87, comma 2, lettera b), c.p.a., il termine per il deposito del ricorso è dimezzato rispetto al termine ordinario previsto dall’art. 45 c.p.a.; il mancato rispetto del termine determina l’irricevibilità del ricorso.
- La tardività del deposito del ricorso costituisce una questione preliminare di rito che impedisce l’esame della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e delle questioni sostanziali sottostanti.
- Quando il ricorso è dichiarato irricevibile per tardività, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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