Sentenza del 13/02/2020 n. 3591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR di Torino che aveva annullato l'avviso di accertamento per Iva detratta su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti (presunte frodi carosello e cessioni intracomunitarie) e aveva ritenuto documentata l'inerenza di costi fatturati da Euroconsulting (società USA). L'Amministrazione censura la valutazione della CTR sulla distribuzione dell'onere della prova (con particolare riferimento alla conoscibilità della frode da parte del cessionario), la mancata valorizzazione delle prove raccolte dall'Ufficio, l'erronea esclusione del vantaggio per la ricorrente, e la valutazione circa l'inerenza dei costi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto che la CTR abbia errato nel non valutare adeguatamente il requisito della "conoscibilità" della frode (ossia se la società, con la normale diligenza, potesse o dovesse accorgersi della frode) e nel porre impropriamente sull'Ufficio l'onere di provare l'esistenza dello scambio intracomunitario; per questi motivi la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla CTR di Torino in diversa composizione per nuovo esame, compresa la valutazione delle spese. Sono invece dichiarati inammissibili i motivi relativi alla valutazione dell'inerenza dei costi per la fattura della società statunitense, perché la CTR ha ritenuto convincenti i documenti prodotti dal contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA; la giurisprudenza interpreta l'art. 19 nel senso che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare che il cessionario sapesse o potesse sapere, con diligenza media, dell'inserimento dell'operazione in una frode; la Corte ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente valutato la conoscibilità della frode.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427), artt. 41 e 50
Norme sulle cessioni intracomunitarie: l'esenzione richiede l'uso del numero di identificazione IVA e, secondo la giurisprudenza, il soggetto attivo dovrebbe attivare procedure di verifica; in mancanza di tali adempimenti l'Ufficio può ricostruire nazionale lo scambio. La CTR ha erroneamente posto sull'Ufficio l'onere di provare l'intracomunitarietà.
art. 28-quater, lett. a) Sesta Direttiva 77/388/CEE (17.5.1977)
Richiama principi UE sul diritto alla detrazione e sulla necessità che il cessionario non sia coinvolto o non avrebbe potuto conoscere la frode tramite la normale diligenza; è stata invocata per sostenere l'onere probatorio e i criteri di diligenza.
art. 2697 c.c.
Principio civile sulla ripartizione dell'onere della prova; la controversia richiama la sua applicazione nel bilanciamento probatorio tra Amministrazione e contribuente nelle frodi carosello.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109
Norma sulla deducibilità dei costi (imposte dirette); la CTR ha ritenuto che la documentazione contrattuale e la corrispondenza prodotte dal contribuente fossero idonee a provare l'inerenza dei costi contestati.
art. 360 c.p.c. (richiami procedurali nella sentenza)
Rilevato per determinare i motivi di cassazione (vizi di diritto, motivazione insufficiente ecc.); la Corte ha valutato la sussistenza di vizi motivazionali rilevanti.
Sez. U. n. 8053/2014 (giurisprudenza richiamata)
Principio sul ridotto sindacato di legittimità in cassazione sulla motivazione: censurabili solo le anomalie gravi della motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistente vizio di tal genere rispetto alla valutazione dell'inerenza dei costi.
Massime di principio
- In caso di fatture emesse da soggetti diversi dall'effettivo cedente (operazioni soggettivamente inesistenti), l'Amministrazione deve offrire elementi che dimostrino che il cessionario "sapeva o poteva sapere" della frode; non basta contestare l'esistenza di società interposte senza collegare indizi che rendano la frode conoscibile.
- La nozione di "conoscibilità" si valuta con il parametro della diligenza media dell'imprenditore: il giudice di merito deve esaminare se, alla luce degli elementi concreti (modalità, luogo, tempi, anomalie documentali, rapporti commerciali), l'operatore avrebbe potuto accorgersi della frode.
- Quanto alle cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di provare i presupposti dell'esenzione (numero di identificazione IVA valido, adempimenti di verifica); l'Ufficio può legittimamente ritenere nazionale lo scambio se mancano elementi probatori o di verifica.
- La prova dell'inerenza dei costi per le imposte dirette può essere fornita con contratti, corrispondenza e fatture idonee: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la sufficienza di tali documenti, a meno che non sussista una palese carenza motivazionale.
- L'istruttoria dell'Amministrazione deve essere organica: per reggere in giudizio l'ipotesi di coinvolgimento del cessionario nella frode occorre un quadro indiziario complessivo (presunzioni semplici ma concordanti) che attesti conoscenza o riconoscibilità della frode.
- In giudizio civile/tributario la semplice dichiarazione del contribuente non è idonea di per sé a provare intrinsecamente l'assenza di responsabilità; viceversa l'Ufficio non è esonerato dall'apporto di elementi indiziari quando contesta la detrazione per frode.
- Nei rinnovi di decisione il giudice di merito deve esplicitare, in relazione al caso concreto, perché ritiene che l'uso della normale diligenza sarebbe stato o non sarebbe stato sufficiente a rilevare anomalie nell'operazione.
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