Cassazione Penale, Sentenza n. 15451/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per ricettazione di un assegno bancario, provento di appropriazione indebita in danno di Percuoco Aniello. I motivi: 1) dedotta inesistenza del reato per abrogazione del delitto presupposto (art. 647 c.p.), con richiamo al criterio di favore temporale; 2) censura della prova del dolo specifico (consapevolezza della provenienza illecita) e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato; 3) mancata applicazione della causa di particolare tenuità (art. 648, comma finale c.p.) nonostante l'importo e la depenalizzazione del reato presupposto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla depenalizzazione: la ricettazione conserva rilevanza penale valutata al momento della condotta, essendo la provenienza da reato elemento esterno alla fattispecie (richiamata giurisprudenza consolidata). Il secondo motivo è inammissibile nella parte riespositiva e manifestamente infondato nel resto: la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto la prova del dolo anche in base alla versione lacunosa del ricorrente e all'omessa indicazione della provenienza, elementi idonei a far emergere il dolo. Il terzo motivo è manifestamente infondato: per qualificare l'ipotesi attenuata dell'art. 648, comma finale, occorrono marginalità, occasionalità e modestia dell'evento che non sussistono nel caso (assegno di €1.600, importo non trascurabile). Per l'inammissibilità totale è stata anche condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di €3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 647 cod. pen.
Norma che disciplinava il reato presupposto (appropriazione di cosa smarrita). La Corte ha ritenuto che l'abrogazione della norma non incida sulla rilevanza penale della ricettazione commessa anteriormente, perché la provenienza da delitto è elemento definito da norma esterna alla fattispecie di ricettazione.
art. 2 cod. pen.
Richiamato per affermare che la rilevanza penale del fatto si valuta con esclusivo riferimento al momento in cui si è svolta la condotta; quindi la depenalizzazione successiva non opera retroattivamente a favore dell'imputato in questo caso.
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Decreto che ha depenalizzato alcune fattispecie (richiamato in relazione alla depenalizzazione del reato presupposto). La Corte ha precisato che tale depenalizzazione non elimina la rilevanza della ricettazione compiuta mentre il reato presupposto era vigente.
art. 648, comma finale, cod. pen.
Norma che prevede l'ipotesi attenuata per reati di particolare tenuità. La Corte ha richiamato i criteri applicativi (marginalità, occasionalità, modestia, anche rispetto all'importo) e ha escluso l'applicazione nel caso in esame per l'importo non trascurabile dell'assegno (€1.600).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze in caso di ricorso inammissibile: condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria; la Corte ha imposto il pagamento delle spese e €3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La ricettazione conserva rilevanza penale se la condotta si è svolta quando il reato presupposto era penalmente rilevante: la valutazione è ancorata al momento della condotta, non al momento del giudizio successivo.
- L'elemento soggettivo (dolo) nella ricettazione può essere desunto anche da indizi indiretti, in particolare dalla versione lacunosa o dall'omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta, senza violare i principi di utilizzabilità delle prove.
- L'ipotesi attenuata ex art. 648, comma finale, richiede una valutazione complessiva di marginalità, occasionalità e modestia; l'esiguità dell'importo è fattore centrale ma non esclusivo, e importi non trascurabili possono escludere la particolare tenuità.
- In cassazione non è ammessa la mera richiesta di rinnovata valutazione del merito probatorio: i motivi che si limitano a chiedere diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
- La proposizione di ricorso infondato o inammissibile può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese, specie se la Corte ritiene che la parte abbia agito con colpa nel proporre il ricorso.
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