Cassazione Civile, Ordinanza n. 25008/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società, soccombente in primo e secondo grado in una successiva azione di responsabilità professionale, ha agito contro i propri ex difensori lamentando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essi avessero omesso di valorizzare tempestivamente un orientamento della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità sulla ritualità della costituzione mediante copia notificata/"velina", con conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione in primo grado e pregiudizio risarcibile. La Corte d’appello aveva però escluso la negligenza professionale, rilevando che le difese svolte dai legali nel giudizio presupposto avevano comunque sostenuto la correttezza della costituzione e la sanatoria dell’eventuale irregolarità, e che la successiva decisione di appello aveva accolto l’opposizione in coerenza con tali argomentazioni. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., per non avere la Corte territoriale spiegato perché nelle difese dei legali sarebbe stato già insito il principio poi fatto proprio dalla giurisprudenza; 2) violazione degli artt. 165 e 645 c.p.c. per avere confuso la copia notificata con la mera copia della citazione; 3) violazione degli artt. 1176, 1218, 1375 e 2236 c.c. per asserita mancanza di diligenza qualificata e aggiornamento professionale. In via ulteriore è stata prospettata anche una responsabilità per aver consigliato il pagamento di somme in forza del decreto ingiuntivo, senza adeguate cautele restitutorie, ma tale profilo è stato ritenuto nuovo e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i tre motivi principali: la Corte d’appello aveva motivato in modo chiaro, richiamando atti difensivi del 2006 in cui i legali avevano già sostenuto che la costituzione mediante "velina" non comportasse improcedibilità; la questione era comunque rilevabile d’ufficio e la mancata menzione espressa di precedenti non integra di per sé violazione del dovere di diligenza professionale, se la linea difensiva adottata era sostanzialmente corretta e coerente con l’esito finale del giudizio presupposto. La doglianza sulla distinzione tra copia notificata e mera copia è stata reputata infondata, perché la sentenza impugnata aveva chiaramente fatto riferimento alla copia notificata della citazione. Infine, il profilo di responsabilità per il consiglio di pagamento del decreto ingiuntivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, non risultando dedotto nei precedenti gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte non ravvisa alcuna carenza motivazionale nella sentenza d'appello, ritenuta pienamente decifrabile.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte esclude la violazione poiché la motivazione della Corte territoriale è ritenuta sufficiente e chiara.
art. 165 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della costituzione dell'attore/opponente; la Corte osserva che la questione della ritualità della costituzione mediante copia notificata era stata correttamente affrontata.
art. 645 c.p.c.
Richiamato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte conferma che la deduzione sulla costituzione mediante copia notificata non integrava un errore dei difensori.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Norma sulla diligenza del professionista; la Corte esclude la responsabilità perché i legali avevano adottato una difesa sostanzialmente corretta e non era dimostrata una colpevole omissione.
art. 1218 c.c.
Richiamato quale base della responsabilità contrattuale; la Corte nega l’inadempimento professionale imputato agli avvocati.
art. 1375 c.c.
Invocato sotto il profilo della buona fede nell'esecuzione del rapporto professionale; la Corte non ravvisa violazioni autonome rispetto alla dedotta negligenza.
art. 2236 c.c.
Richiamato in relazione alla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale; la Corte esclude che il caso evidenzi una colpa professionale risarcibile sulla base delle allegazioni svolte.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Richiamato per il requisito di specificità del ricorso; la Corte osserva che non era indicato dove l'atto richiamato fosse rinvenibile, rendendo il motivo aspecifico sotto questo profilo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità professionale dell’avvocato non può essere affermata per il solo fatto che la difesa non abbia richiamato espressamente precedenti giurisprudenziali, se la linea difensiva adottata era sostanzialmente corretta e coerente con il principio poi affermato dal giudice.
- Non integra automaticamente inadempimento della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. l’omessa citazione di una decisione della Corte costituzionale o di legittimità, quando la questione era comunque rilevabile d’ufficio e la difesa aveva già prospettato il medesimo esito interpretativo.
- In tema di responsabilità dell’avvocato, il danno non può essere desunto in modo apodittico dalla mera esistenza di un esito processuale sfavorevole nel grado iniziale, occorrendo dimostrare un concreto errore professionale causalmente efficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che introduca un fatto nuovo, non dedotto nei gradi di merito, è inammissibile.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessario rispettare il requisito di specificità, indicando gli atti e la loro reperibilità processuale quando essi siano posti a base della doglianza.
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