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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48254/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mosolo era imputato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) per aver ottenuto indebitamente un contributo di 38.500 euro dal PSR 2007-2013 presentando rendicontazioni e documenti attestanti costi in realtà non sostenuti. In particolare si contestava la simulazione dell'acquisto di un capannone dal padre, con pagamenti poi quasi integralmente restituiti tramite bonifici, così da far apparire un esborso patrimoniale inesistente. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre gruppi di censure: (1) estinzione del reato per prescrizione contestando l'individuazione del dies a quo (sosteneva che la consumazione fosse da individuare alla data di erogazione o ad altre date anteriori), (2) vizio di motivazione e carenza probatoria circa la responsabilità, sostenendo che i movimenti bancari e l'atto di vendita dimostravano l'effettività dell'acquisto, e (3) assenza di dolo, vizio nella valutazione della pena e illegittimità della confisca/duplicazione di titolo esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito: l'imputato non ha effettivamente sopportato i costi attestati e ha omesso l'informazione decisiva relativa alla mancata spesa per l'acquisto. La Corte ha ritenuto provato il dolo e ha stabilito che, ai fini della consumazione dell'art. 316-ter c.p., il momento rilevante è la definitiva dispersione della somma pubblica, ossia la data in cui l'amministrazione ha confermato il contributo (nel caso, 23/2/2016). Di conseguenza il reato non è estinto per prescrizione. Sono state confermate la condanna di merito, la congruità della pena e la confisca della somma contestata; la Corte ha inoltre osservato che eventuali questioni di duplicazione di esborsi potranno essere dedotte dall'imputato in sede di esecuzione o in sede competente.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    La fattispecie tutela la corretta allocazione delle risorse pubbliche. Il momento di consumazione è collegato alla definitiva dispersione del denaro pubblico, ossia all'evento in cui si realizza la deminutio patrimonii dell'ente erogante (qui la conferma del contributo da parte della Regione il 23/2/2016).

  • art. 640-bis c.p.

    Richiamata a confronto: la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche è distinta dall'art. 316-ter; quest'ultimo è una fattispecie autonoma che focalizza il disvalore sulla verità delle informazioni fornite all'amministrazione e sulla corretta distribuzione dei fondi.

  • d.P.R. Regione 12.2.2008, n. 58 (regolamento di attuazione PSR 2007-2013)

    Regolamento applicativo che detta i criteri e le procedure per l'erogazione del contributo oggetto della vicenda; contestualizza i requisiti e le modalità di rendicontazione cui il beneficiario doveva attenersi.

  • Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6, n. 12278 del 15.1.2020; Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022 e altre)

    Preziose per l'interpretazione del momento di consumazione e per la distinzione tra le diverse figure di reato connesse all'erogazione di fondi pubblici; in particolare supportano il principio che la consumazione può essere individuata nel momento della definitiva conferma/dispersione delle somme da parte dell'ente.

Massime di principio

  • Per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) la consumazione va collegata alla definitiva dispersione del denaro pubblico: il dies a quo può coincidere con la data in cui l'amministrazione conferma o consolida l'erogazione sulla base delle attestazioni presentate.
  • La produzione di documenti bancari o di rendicontazioni da parte dell'imputato non esclude automaticamente la responsabilità se tali documenti, esaminati nel loro contesto e nei tempi, rivelano che l'esborso non è stato realmente sostenuto (ad esempio rimborsi o circularità di pagamenti prima dell'atto).
  • In controversie su operazioni tra familiari (conti cointestati, restituzioni), spetta al soggetto che invoca l'operazione effettiva fornire prove specifiche e concrete sull'origine delle somme e sull'effettivo esborso patrimoniale; mere deduzioni generiche o ricostruzioni alternative non sono sufficienti.
  • La distinzione tra art. 316-ter e art. 640-bis comporta che non si può automaticamente applicare la regola della truffa: va valutata la tutela specifica perseguita dall'art. 316-ter (verità delle informazioni all'amministrazione e corretta allocazione delle risorse).
  • Questioni relative a duplicazioni di titoli esecutivi o a pagamenti già effettuati per la stessa somma devono essere dedotte e provate in sede esecutiva o in altra sede procedurale specifica; la mera produzione documentale in cassazione senza chiara riferibilità non è di per sé risolutiva.
  • A fini difensivi in casi analoghi è fondamentale conservare e produrre prove documentali tempestive e chiare sull'effettivo esborso (ricevute, prove di titolarità/bonifici non contestati, attestazioni indipendenti) e dimostrare la destinazione effettiva dei flussi finanziari prima della stipula dell'atto.

Testo integrale

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