Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41693/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare: Pitarà Concetto era indagato per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo 1) e per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/90, capi 3 e 4), con aggravanti (associazione armata, partecipi >10, disponibilità di armi). La ricostruzione dell'accusa si fondava su intercettazioni (anche del capo detenuto), videoriprese, arresti, perquisizioni, sequestri e dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Vinciguerra Michele e Privitera Salvatore Sam), nonché su pregresse sentenze e indagini sull'operatività del clan "Cursoti Milanesi". Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e carenza di gravità indiziaria, contestava l'utilizzo e l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Privitera e sosteneva che il suo ruolo fosse meramente esecutivo/di bassa caratura ("eredità mafiosa"), non giustificando la custodia in carcere; inoltre contestava la motivazione circa le esigenze cautelari ex art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione adeguata, coerente e completa nel valutare il quadro indiziario. Le intercettazioni, le videoriprese, gli arresti/sequestri e le dichiarazioni dei collaboratori, anche se valutate con la limitata valenza probatoria riconosciuta ai racconti di terzi, risultano fra loro riscontranti e costituiscono gravissimi indizi. Il ricorrente è stato ritenuto integrante l'intraneità al clan (sebbene con ruolo gregario), avendo partecipato alla gestione di una piazza di spaccio e agli scontri della primavera 2022. Sussistono le esigenze cautelari: applicata la presunzione connessa all'imputazione associativa (art. 416-bis) e ritenuta adeguata la custodia in carcere; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riconosciuta l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e l'intraneità del ricorrente, anche sulla base di intercettazioni e comportamenti collegati alla gestione del traffico di stupefacenti

  • artt. 73 e 74 DPR n. 309/90

    Contestata e ritenuta la partecipazione al traffico di stupefacenti, qualificata come associativa e collegata all'attività del clan; la condotta corroborava la sussistenza dell'associazione mafiosa

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione del provvedimento cautelare (vizio di motivazione)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi per dedurre illogicità della motivazione ai fini del sindacato di legittimità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sull'attendibilità dei collaboratori di giustizia: le dichiarazioni del collaboratore sono state valutate come notizie di relata con limitata valenza probatoria ma riscontrate dalle intercettazioni

  • art. 274 lett. c) e art. 275 cod. proc. pen.

    Art. 275: applicata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia carceraria in caso di imputazione associativa di mafia; il Tribunale ha motivato la persistenza delle esigenze cautelari (gravità dei fatti, allarme sociale, pregressi e caratura del ricorrente)

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Regole sull'impugnazione delle misure cautelari: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione degli indizi

  • art. 292 e art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al contenuto minimo della motivazione del provvedimento cautelare e al modello argomentativo richiesto al giudice del riesame

Massime di principio

  • In materia cautelare per reati di stampo mafioso, la somma di elementi indiziari (intercettazioni, videoriprese, sequestri, dichiarazioni di collaboratori) può fondare la gravità indiziaria anche se singoli elementi, presi isolatamente, hanno limitata valenza probatoria
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono avere valore 'di relato' e limitato peso, ma se riscontrate da altri elementi (intercettazioni, sequestri, atti concreti) contribuiscono validamente al quadro indiziario
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se sussiste manifesta illogicità o travisamento della prova
  • Nel caso di imputazione per associazione mafiosa opera una presunzione, ai fini delle esigenze cautelari, che rende più agevole la conferma della custodia in carcere; il difensore deve provare specificamente perché tale presunzione sarebbe superabile
  • Un ruolo 'gregario' o 'esecutivo' all'interno di una piazza di spaccio non esclude l'intraneità all'associazione mafiosa se vi sono elementi che collegano concretamente il soggetto all'organizzazione
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare è necessario dimostrare l'assenza dei requisiti minimi di motivazione (incoerenza, incompletezza o manifesta irragionevolezza), non semplicemente prospettare una diversa interpretazione degli elementi probatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.