Cassazione Civile, Ordinanza n. 14935/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Agenzia delle Entrate aveva revocato agevolazioni fiscali connesse alla piccola proprietà contadina, concesse al momento della registrazione di un atto di compravendita di terreni agricoli. L'Ufficio aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria perché il contribuente non aveva prodotto, dopo apposita richiesta, la documentazione comprovante il requisito soggettivo richiesto dalla disciplina agevolativa. In primo e secondo grado il contribuente aveva ottenuto ragione: il giudice tributario aveva ritenuto equipollente, ai fini del beneficio, la qualifica di imprenditore agricolo professionale rispetto a quella di coltivatore diretto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della disciplina della piccola proprietà contadina e del d.lgs. n. 99 del 2004, per mancata verifica di ulteriori requisiti e del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per omessa pronuncia sul riconoscimento dell'agevolazione su presupposti diversi da quelli richiesti; 3) violazione della disciplina agevolativa, perché la CTR aveva riconosciuto una agevolazione diversa da quella domandata al momento del rogito. La Corte ha ritenuto decisivo il terzo motivo: pur essendo le figure di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale entrambe astrattamente idonee ad accedere al regime agevolato, esse presuppongono requisiti soggettivi diversi; una volta chiesto il beneficio in qualità di coltivatore diretto, non è consentito far valere successivamente il diverso titolo dell'IAP.
Norme richiamate
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 2
requisiti soggettivi e oggettivi per le agevolazioni sulla piccola proprietà contadina
Le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina spettano solo in presenza dei requisiti indicati dalla legge, che devono risultare dalla documentazione richiesta al momento della registrazione o, provvisoriamente, da attestazione sostitutiva seguita dal certificato definitivo entro il termine previsto.
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 3
obbligo di produrre, al momento della registrazione, lo stato di famiglia e il certificato dell'ispettorato provinciale agrario
La fruizione del beneficio è subordinata alla produzione della documentazione prevista dalla legge entro il momento della registrazione, a conferma dei requisiti richiesti fin dalla stipula.
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 4
possibilità di produrre un'attestazione provvisoria con successivo deposito del certificato definitivo
Il regime agevolato può essere applicato provvisoriamente, ma il mancato deposito del certificato definitivo entro il termine comporta l'applicazione delle imposte ordinarie.
L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7
Richiamato nel ricorso come disposizione della disciplina agevolativa; la Corte lo menziona nel contesto della censura sulla riconducibilità del beneficio al titolo richiesto.
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, commi 4 e 5-bis
L'imprenditore agricolo professionale è ammesso alle agevolazioni fiscali previste per il coltivatore diretto solo se iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale agricola.
d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 2, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2010, n. 25
atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze ... a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali ... sono soggetti alle imposte ... nella misura fissa
La norma conferma l'estensione dell'agevolazione a coltivatori diretti e IAP iscritti alla relativa gestione, ma non consente di mutare successivamente il titolo del beneficio richiesto al momento dell'atto.
art. 2083 c.c.
È richiamato per definire il coltivatore diretto come piccolo imprenditore che svolge attività agricola prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia.
art. 2135 c.c.
È richiamato per definire l'imprenditore agricolo professionale come soggetto che dedica alle attività agricole una quota prevalente del tempo di lavoro e del reddito.
art. 132 c.p.c.
Dedotto come norma violata per omessa pronuncia; la Corte non ne tratta nel merito perché il motivo viene assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso fondati su violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, il beneficio va richiesto e valutato con riferimento al titolo soggettivo indicato al momento dell'atto; non è consentito, in sede successiva, sostituire quel titolo con un altro diverso ancorché ugualmente idoneo in astratto al medesimo regime agevolato.
- Le figure del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale sono equipollenti solo ai fini dell'accesso ad alcune agevolazioni, ma restano soggettivamente distinte perché presuppongono requisiti diversi; la loro differenza impedisce il mutamento postumo della base giustificativa del beneficio.
- Quando l'atto è stato tassato con un'agevolazione richiesta o accettata dal contribuente, l'eventuale decadenza da quel beneficio impedisce di invocare un diverso regime agevolativo fondato su presupposti differenti, poiché la tassazione dell'atto esaurisce il potere di accertamento riferito a quel titolo.
- Se la soluzione della controversia dipende dalla non modificabilità del titolo agevolativo richiesto, restano assorbite le censure relative agli ulteriori requisiti documentali o ai vizi motivazionali della sentenza impugnata.
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