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Sentenza

Sentenza n. 658/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 1480/2025, RG 2361/2025, notificato il 3 ottobre 2025 e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 26 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 1480/2025, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Sassari aveva ingiunto all’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari il pagamento di euro 615,60, oltre agli interessi moratori previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e alle spese del procedimento monitorio. Il decreto era stato notificato il 3 ottobre 2025 ed era divenuto definitivamente esecutivo il 26 novembre 2025 per mancata opposizione. L’Azienda non aveva provveduto al pagamento. Il ricorso è stato quindi proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era divenuto esecutivo e che l’Azienda debitrice non aveva adempiuto. Ha ordinato all’Azienda di pagare entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di euro 615,60, gli interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 sino all’effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Il Tribunale ha ritenuto, allo stato, non necessarie la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora, avvertendo che, in caso di ulteriore inadempimento, potranno essere adottate le misure conseguenti, con addebito dei relativi costi all’Azienda. Ha inoltre condannato l’Azienda al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato. In ragione della reiterata inerzia dell’amministrazione, riscontrata anche in analoghi ricorsi, ha disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo.

  • artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002

    Fondano la corresponsione degli interessi moratori sulle somme dovute, maturati dalla scadenza delle fatture fino all’effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione può costituire il titolo per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando l’amministrazione debitrice non ne esegua spontaneamente le statuizioni.
  • Accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine ultimativo, rinviando la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora qualora non risultino ancora necessarie.
  • La reiterata inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di titoli giudiziali può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in materia di possibile responsabilità erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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