Sentenza n. 970/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto per condotta irrispettosa e scorretta verso un superiore gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli era stato inflitto il richiamo scritto ai sensi dell'art. 3, n. 6, del d.P.R. n. 737/1981, in relazione a un sopralluogo di polizia scientifica. Secondo l'Amministrazione, il dipendente si sarebbe inizialmente rifiutato di fotografare alcuni frammenti di impronte latenti, ritenendoli inutili, avrebbe eseguito l'ordine solo dopo reiterate richieste e, successivamente, si sarebbe rivolto al superiore con tono irrispettoso e scorretto. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 737/1981, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, sviamento, disparità di trattamento, irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta e violazione del giusto procedimento. Il ricorrente sosteneva di avere comunque eseguito l'ordine, di avere formulato osservazioni di natura tecnica nell'esercizio del dovere di rimostranza, di non avere arrecato pregiudizio al servizio e che l'Amministrazione non avesse adeguatamente considerato il contesto, le giustificazioni, l'assenza di precedenti disciplinari e la proporzionalità della sanzione. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che il richiamo sarebbe stato effettuato in presenza di altre persone. Il Ministero aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per genericità e cumulatività delle censure e aveva difeso la legittimità della sanzione, richiamando l'obbligo di eseguire gli ordini prima di formulare osservazioni e la discrezionalità dell'Amministrazione in materia disciplinare. Erano state inoltre proposte una domanda risarcitoria e una domanda di accesso agli atti; quest'ultima era stata già dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo la consegna dei documenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo sufficientemente individuabili i fatti, i parametri normativi e i vizi dedotti; l'inammissibilità per genericità costituisce infatti un esito residuale, configurabile solo quando non siano comprensibili le censure o sia impedita la difesa dell'Amministrazione. Nel merito, il primo motivo è stato accolto per difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice ha ribadito che la valutazione della rilevanza disciplinare, della gravità dei fatti e della congruità della sanzione spetta all'Amministrazione ed è sindacabile solo per travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzione o violazione delle garanzie procedimentali. Il richiamo scritto può riguardare anche condotte non apertamente offensive, purché le modalità concrete della contestazione compromettano l'autorità o il prestigio del superiore o manifestino mancanza di rispetto. Tuttavia, il provvedimento non aveva individuato con sufficiente precisione quale condotta fosse stata ritenuta irrispettosa: non distingueva adeguatamente tra l'iniziale resistenza all'esecuzione dell'ordine, le osservazioni tecniche formulate durante il sopralluogo e la successiva conversazione in ufficio; inoltre, il rinvio generico agli atti non chiariva quali risultanze fossero state ritenute attendibili e quali modalità concrete avessero integrato la mancanza di rispetto. La motivazione non aveva neppure esaminato in modo effettivo le specifiche giustificazioni del dipendente e le relazioni scritte acquisite dagli operatori, limitandosi alla formula del parziale accoglimento. L'art. 8 del d.P.R. n. 782/1985 impone l'esecuzione degli ordini e consente di presentare le osservazioni dopo l'esecuzione; tale regola non rende però automaticamente irrispettosa ogni osservazione o dissenso tecnico, dovendosi valutare le concrete modalità e il contesto. Il provvedimento è stato quindi annullato al solo fine del riesame, senza vincolare l'Amministrazione quanto all'esito sostanziale del nuovo procedimento. Il secondo motivo è stato respinto: l'art. 12 del d.P.R. n. 737/1981 impone di evitare, di massima, il richiamo in presenza di altre persone, ma non stabilisce un divieto assoluto; inoltre, non era stata provata una contestazione davanti ai colleghi e l'eventuale inosservanza della regola non aveva inciso sulla contestazione, sul contraddittorio o sul diritto di difesa. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del pregiudizio, del nesso causale, dell'elemento soggettivo e dell'esistenza e dell'entità del danno. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, n. 6, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Prevede il richiamo scritto, applicabile anche a condotte non apertamente offensive quando le concrete modalità del comportamento manifestino mancanza di rispetto o siano idonee a compromettere l'autorità e il prestigio del superiore; l'applicazione richiede però l'individuazione precisa del fatto e delle modalità concrete della condotta.
art. 4, nn. 11 e 18, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Fattispecie disciplinari inizialmente contestate dall'Amministrazione, relative alla mancata ottemperanza a un ordine e al contegno non corretto verso il superiore; la diversa qualificazione finale in una fattispecie meno grave è ammissibile se non introduce fatti nuovi e il dipendente ha potuto difendersi.
art. 12, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Impone al superiore di evitare, di regola, il richiamo del dipendente in presenza di altre persone, a tutela della dignità dell'incolpato; la prescrizione non costituisce un divieto assoluto e la sua eventuale violazione non invalida il procedimento se non incide sulle garanzie di contestazione e difesa.
artt. 13, 14 e 17, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Richiedono che la decisione disciplinare sia preceduta dall'effettiva valutazione delle deduzioni dell'incolpato e degli elementi istruttori raccolti; la formula generica del parziale accoglimento delle giustificazioni non è sufficiente.
art. 8, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782
Impone all'appartenente alla Polizia di Stato di eseguire gli ordini del superiore e consente di formulare le osservazioni, anche per iscritto, dopo l'esecuzione; non consente tuttavia di qualificare automaticamente come irrispettosa ogni osservazione tecnica, che deve essere valutata in relazione alle modalità e al contesto.
art. 66, legge 1° aprile 1981, n. 121
Richiamato dall'art. 8 del d.P.R. n. 782/1985 nell'ambito della disciplina sull'esecuzione degli ordini e sulla formulazione delle osservazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- In materia disciplinare, l'Amministrazione deve individuare con precisione il fatto materiale contestato e le concrete modalità della condotta dalle quali desume la rilevanza disciplinare; il generico rinvio agli atti non è sufficiente quando le risultanze istruttorie descrivano momenti o comportamenti diversi e non univoci.
- La decisione disciplinare deve confrontarsi effettivamente con le giustificazioni dell'incolpato e con gli elementi istruttori acquisiti, indicando quali deduzioni siano accolte o respinte e per quali ragioni; la formula generica del parziale accoglimento non assolve l'obbligo di motivazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione disciplinare e sulla congruità della sanzione resta limitato a travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzione e violazione delle garanzie procedimentali; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità disciplinare.
- L'obbligo di eseguire l'ordine impartito prima di formulare osservazioni non rende automaticamente irrispettosa ogni contestazione o osservazione tecnica del dipendente: la rilevanza disciplinare deve essere accertata in concreto, considerando modalità espressive, contesto, eventuale ritardo, avvenuta esecuzione, assenza di disservizi e fondatezza tecnica delle osservazioni.
- La diversa qualificazione disciplinare dei fatti rispetto alla contestazione iniziale è legittima quando riguarda i medesimi fatti e il dipendente abbia potuto difendersi su tutte le condotte poi valorizzate; non è invece consentito fondare la sanzione su un fatto nuovo o non adeguatamente contestato.
- La regola secondo cui il superiore deve evitare, di massima, di richiamare il dipendente in presenza di altre persone non introduce un divieto assoluto; la sua violazione determina l'illegittimità del procedimento solo se incide concretamente sulla contestazione degli addebiti, sul contraddittorio o sul diritto di difesa.
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