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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24351/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava l'allontanamento dalla casa familiare con prescrizioni accessorie: divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dalla casa e dalla persona offesa e divieto di comunicare. Tre motivi: (1) violazione del principio della domanda cautelare (art. 291 c.p.p.) perché il divieto di avvicinamento alla persona offesa non sarebbe stato richiesto dal P.M. e la disciplina non consentirebbe il divieto alla persona (solo ai luoghi); contestazione anche sulla fissazione della distanza minima, ritenuta riservata a diversa misura; (2) mancata valutazione/mancanza di motivazione sulle argomentazioni difensive poste in riesame (episodicità delle condotte, collegamento alla crisi coniugale, assenza di stato di soggezione della vittima); (3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari: la reiterazione sarebbe stata sovrastimata (solo due episodi), dopo l'allontanamento nulla è più successo, e la separazione concordata avrebbe eliminato il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte conferma che l'art. 282-bis, comma 2, c.p.p. consente al giudice di imporre prescrizioni accessorie all'allontanamento, comprensive del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di determinare modalità e limitazioni, ritenendo infondata la distinzione "statica"/"dinamica" proposta dalla difesa; la successiva introduzione dell'art. 282-ter per i reati di stalking non limita la portata di 282-bis ma ne amplia la tutela in contesti non fondati sulla convivenza. Il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato: il Tribunale ha esaminato e motivato le questioni difensive e non è ammessa in Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo non è ammesso: la prognosi di pericolo di reiterazione è stata motivata con riferimento a più elementi (plurime condotte offensive, stato di ubriachezza abituale, breve intervallo temporale dalla querela, decennale durata dei fatti e presenza di figli comuni), e la separazione non esclude di per sé il rischio. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Principio della domanda cautelare invocato dal ricorrente; la Corte indica che tale principio non impedisce al giudice di applicare le prescrizioni accessorie previste dalla legge (art. 282-bis) anche se non tutte richieste espressamente dal P.M., purché la norma attribuisca tale potere al giudice

  • art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    "prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni"

    Norma che autorizza il giudice a prevedere prescrizioni ulteriori accessorie all'allontanamento dalla casa familiare; la Corte interpreta la formulazione volutamente aperta come capacità di adattamento alle diverse dinamiche familiari e come fondamento per imporre anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa

  • art. 282-ter cod. proc. pen. (introdotto con d.l. n.11/2009 conv. in legge n.38/2009)

    Norma introdotta con la legge sullo stalking che prevede espressamente il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati; la Corte chiarisce che la sua introduzione non esclude che già l'art. 282-bis potesse consentire misure analoghe nei casi di convivenza o rapporti familiari

  • d.l. n.11/2009 conv. in legge n.38/2009 (c.d. "legge sullo stalking")

    Richiamata per spiegare l'introduzione dell'art. 282-ter e il quadro normativo di tutela delle vittime rispetto ai divieti di avvicinamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • Il giudice può imporre prescrizioni accessorie previste dall'art. 282-bis c.p.p. (es. divieto di avvicinamento alla persona offesa) anche se tali specifiche misure non sono state richieste espressamente dal pubblico ministero, quando la legge attribuisce al giudice tale facoltà
  • La distinzione tra tutela "statica" (luoghi) e "dinamica" (persona) non trova fondamento normativo nella disciplina delle misure cautelari familiari: il divieto di avvicinamento alla persona è compatibile con l'allontanamento dalla casa familiare
  • L'introduzione dell'art. 282-ter per i reati di stalking amplia la tutela ma non esclude l'applicabilità delle prescrizioni previste dall'art. 282-bis nei contesti di convivenza o rapporti familiari
  • In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che in realtà chiedono la riconsiderazione dei fatti o della valutazione della prova sono inammissibili o manifestamente infondati
  • La separazione o il brevissimo intervallo temporale tra querela e misura non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: la prognosi cautelare si valuta nel complesso (storia dei fatti, gravità e ripetizione delle condotte, abitudini dell'indagato, presenza di figli comuni, ecc.)
  • La presenza di figli o di possibili occasioni di interazione future è un elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio di reiterazione e giustifica misure protettive anche dopo la separazione

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