Cassazione Penale, Sentenza n. 24351/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava l'allontanamento dalla casa familiare con prescrizioni accessorie: divieto di avvicinamento a meno di 200 metri dalla casa e dalla persona offesa e divieto di comunicare. Tre motivi: (1) violazione del principio della domanda cautelare (art. 291 c.p.p.) perché il divieto di avvicinamento alla persona offesa non sarebbe stato richiesto dal P.M. e la disciplina non consentirebbe il divieto alla persona (solo ai luoghi); contestazione anche sulla fissazione della distanza minima, ritenuta riservata a diversa misura; (2) mancata valutazione/mancanza di motivazione sulle argomentazioni difensive poste in riesame (episodicità delle condotte, collegamento alla crisi coniugale, assenza di stato di soggezione della vittima); (3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari: la reiterazione sarebbe stata sovrastimata (solo due episodi), dopo l'allontanamento nulla è più successo, e la separazione concordata avrebbe eliminato il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte conferma che l'art. 282-bis, comma 2, c.p.p. consente al giudice di imporre prescrizioni accessorie all'allontanamento, comprensive del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di determinare modalità e limitazioni, ritenendo infondata la distinzione "statica"/"dinamica" proposta dalla difesa; la successiva introduzione dell'art. 282-ter per i reati di stalking non limita la portata di 282-bis ma ne amplia la tutela in contesti non fondati sulla convivenza. Il secondo motivo è inammissibile e manifestamente infondato: il Tribunale ha esaminato e motivato le questioni difensive e non è ammessa in Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo non è ammesso: la prognosi di pericolo di reiterazione è stata motivata con riferimento a più elementi (plurime condotte offensive, stato di ubriachezza abituale, breve intervallo temporale dalla querela, decennale durata dei fatti e presenza di figli comuni), e la separazione non esclude di per sé il rischio. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen.
Principio della domanda cautelare invocato dal ricorrente; la Corte indica che tale principio non impedisce al giudice di applicare le prescrizioni accessorie previste dalla legge (art. 282-bis) anche se non tutte richieste espressamente dal P.M., purché la norma attribuisca tale potere al giudice
art. 282-bis, comma 2, cod. proc. pen.
"prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni"
Norma che autorizza il giudice a prevedere prescrizioni ulteriori accessorie all'allontanamento dalla casa familiare; la Corte interpreta la formulazione volutamente aperta come capacità di adattamento alle diverse dinamiche familiari e come fondamento per imporre anche il divieto di avvicinamento alla persona offesa
art. 282-ter cod. proc. pen. (introdotto con d.l. n.11/2009 conv. in legge n.38/2009)
Norma introdotta con la legge sullo stalking che prevede espressamente il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa frequentati; la Corte chiarisce che la sua introduzione non esclude che già l'art. 282-bis potesse consentire misure analoghe nei casi di convivenza o rapporti familiari
d.l. n.11/2009 conv. in legge n.38/2009 (c.d. "legge sullo stalking")
Richiamata per spiegare l'introduzione dell'art. 282-ter e il quadro normativo di tutela delle vittime rispetto ai divieti di avvicinamento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- Il giudice può imporre prescrizioni accessorie previste dall'art. 282-bis c.p.p. (es. divieto di avvicinamento alla persona offesa) anche se tali specifiche misure non sono state richieste espressamente dal pubblico ministero, quando la legge attribuisce al giudice tale facoltà
- La distinzione tra tutela "statica" (luoghi) e "dinamica" (persona) non trova fondamento normativo nella disciplina delle misure cautelari familiari: il divieto di avvicinamento alla persona è compatibile con l'allontanamento dalla casa familiare
- L'introduzione dell'art. 282-ter per i reati di stalking amplia la tutela ma non esclude l'applicabilità delle prescrizioni previste dall'art. 282-bis nei contesti di convivenza o rapporti familiari
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che in realtà chiedono la riconsiderazione dei fatti o della valutazione della prova sono inammissibili o manifestamente infondati
- La separazione o il brevissimo intervallo temporale tra querela e misura non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: la prognosi cautelare si valuta nel complesso (storia dei fatti, gravità e ripetizione delle condotte, abitudini dell'indagato, presenza di figli comuni, ecc.)
- La presenza di figli o di possibili occasioni di interazione future è un elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio di reiterazione e giustifica misure protettive anche dopo la separazione
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