Cassazione Civile, Ordinanza n. 07891/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un incendio sviluppatosi in area rurale e propagatosi da un terreno demaniale a un fondo di proprietà privata e, secondo l'originaria domanda risarcitoria, fino al fondo del danneggiato. In primo grado il tribunale aveva ritenuto provata l'origine dell'incendio dalla particella demaniale indicata in una consulenza tecnica preventiva, condannando in solido la Regione e il proprietario del fondo privato. In appello la Regione aveva ottenuto il rigetto della domanda nei propri confronti, mentre era stata confermata la responsabilità del proprietario del fondo privato per mancata prova del fortuito. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con cinque motivi, in sintesi: 1) violazione del giudicato ex art. 2909 c.c. per mancato rilievo di una precedente sentenza di altro giudizio relativo al medesimo incendio; 2) errori nella valutazione della prova e nella motivazione, specie quanto alla mancata partecipazione della Regione all'accertamento tecnico preventivo e alla genesi dell'incendio; 3) omessa o insufficiente motivazione sulla misura percentuale della responsabilità attribuita al ricorrente; 4) e 5) ulteriori censure sulla ricostruzione fattuale dello sviluppo e del punto di innesco dell'incendio, prospettate come violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. ma in realtà dirette a ottenere un nuovo esame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la doglianza sul giudicato esterno, osservando che la sentenza invocata non era stata dimostrata come passata in giudicato e che, comunque, il giudicato opera solo tra le stesse parti e nei limiti di petitum e causa petendi, non essendo sufficiente la sola identità delle questioni. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto, perché formalmente formulati come violazioni di legge ma sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione. Ha inoltre respinto la richiesta del resistente-danneggiato volta a ottenere, per effetto del rigetto del ricorso, l'affermazione di una responsabilità totale del ricorrente, rilevando che non vi era stato ricorso incidentale e che la questione era nuova. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, con attestazione del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale opera solo entro i limiti oggettivi e soggettivi dell'azione: occorre identità di soggetti, petitum e causa petendi; la mera identità delle questioni decise in altro processo non basta a vincolare il giudice del nuovo giudizio.
art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
È inammissibile la censura di legittimità che non indichi specificamente dove e come il documento o la sentenza invocata sia stata prodotta e resa disponibile alla Corte.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della ricostruzione fattuale se la critica attiene in realtà all'accertamento compiuto dal giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Non è ammissibile come vizio processuale una doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, mira a una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il vizio motivazionale non consente di ottenere un terzo grado di merito; resta preclusa la rivalutazione del compendio probatorio se il giudice di merito ha spiegato, in modo non apparente, le ragioni della decisione.
art. 115 c.p.c.
La contestazione dell'apprezzamento delle prove non integra, di per sé, una violazione dell'art. 115 c.p.c. se in realtà si contesta il convincimento del giudice sulla base del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa lettura delle prove da quella compiuta dal giudice di merito.
art. 2051 c.c.
La responsabilità da incendio è stata ricondotta dalla Corte d'appello all'obbligo di custodia; il custode risponde salvo prova del caso fortuito, prova che nella specie non è stata fornita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere invocato solo se la decisione precedente è definitiva ed è tra le stesse parti, sullo stesso petitum e sulla stessa causa petendi; l'identità delle sole questioni giuridiche o fattuali non basta a produrre efficacia vincolante.
- In cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente formulata come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando si traduce nella contestazione del prudente apprezzamento delle prove, salvo che si indichi un effettivo travisamento del quadro probatorio o l'utilizzo di prove non dedotte o prove legali disattese.
- Nella responsabilità da cose in custodia, il custode è responsabile del danno salvo che provi il caso fortuito; la mancata prova del fattore interruttivo del nesso causale comporta la conferma della responsabilità.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti; la mancata localizzazione processuale del documento richiamato comporta inammissibilità della censura.
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