Sentenza n. 9306/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla domanda di accesso agli atti presentata a mezzo P.E.C. del 18 novembre 2025, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 18 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC il 18 novembre 2025, chiedendo l'annullamento del silenzio e degli eventuali atti connessi, presupposti o conseguenti. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha osteso la documentazione richiesta. Per tale ragione, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva provveduto sull'istanza e aveva messo a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta. Il Collegio ha comunque condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'impugnazione del silenzio formatosi sull'istanza di accesso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'ostensione della documentazione richiesta durante il giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio sull'istanza di accesso, l'amministrazione ostende la documentazione richiesta, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese, quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa consegue alla sua condotta successiva alla proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →