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Sentenza

Sentenza n. 9306/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, Legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla domanda di accesso agli atti presentata a mezzo P.E.C. del 18 novembre 2025, nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 18 novembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa via PEC il 18 novembre 2025, chiedendo l'annullamento del silenzio e degli eventuali atti connessi, presupposti o conseguenti. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha osteso la documentazione richiesta. Per tale ragione, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva provveduto sull'istanza e aveva messo a disposizione del ricorrente la documentazione richiesta. Il Collegio ha comunque condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'impugnazione del silenzio formatosi sull'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'ostensione della documentazione richiesta durante il giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio sull'istanza di accesso, l'amministrazione ostende la documentazione richiesta, viene meno la materia del contendere e il giudice deve dichiararne la cessazione ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese, quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa consegue alla sua condotta successiva alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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