Sentenza n. 6042/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per il riconoscimento della Carta Elettronica, liquidando le spese del primo grado in euro 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che l’importo di euro 400,00 fosse incongruo e lesivo del decoro professionale, in quanto inferiore ai minimi previsti dai parametri ministeriali. Sono state dedotte la violazione dei decreti ministeriali n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, degli artt. 13 della l. n. 247/2012, 24 della l. n. 794/1942 e 2233 c.c., nonché degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’appellante ha sostenuto che la serialità del contenzioso e la discussione di più cause analoghe nella medesima udienza non potessero giustificare una liquidazione drasticamente inferiore ai parametri, anche perché il contenzioso era stato reso necessario dal reiterato diniego dell’Amministrazione di riconoscere il beneficio della Carta Elettronica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello solo in parte e ha riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, aumentandole da euro 400,00 a euro 800,00 oltre agli oneri di legge. Il Collegio ha affermato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri ministeriali costituiscono tuttavia il riferimento per la liquidazione e possono essere disattesi, anche in misura significativa, purché il giudice esponga i criteri della decisione. L’unico limite legale inderogabile è il divieto di liquidare somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, la motivazione del TAR è stata ritenuta insufficiente: la mera serialità delle controversie e la trattazione di più cause analoghe nella stessa udienza non giustificavano da sole una riduzione così drastica, né potevano escludere il ristoro concreto delle spese sostenute per ottenere tutela giurisdizionale, soprattutto a fronte della reiterazione di comportamenti amministrativi già censurati in sede giudiziaria. Sono state invece ritenute irrilevanti le ulteriori disposizioni invocate dall’appellante in tema di modalità di calcolo e pagamento. Le spese del grado d’appello sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
"delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate"
I parametri generali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese processuali; i valori tabellari costituiscono un riferimento, non minimi inderogabili.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
"possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento"
I valori medi delle tabelle possono essere modificati entro i limiti previsti, ferma la possibilità di discostarsene motivatamente secondo i principi affermati dalla sentenza.
art. 13 l. n. 247/2012
Il compenso professionale è di regola pattuito per iscritto; in mancanza di determinazione scritta, il giudice lo liquida facendo riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
"abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"
L’abrogazione delle tariffe ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 2233, comma 2, c.c.
«la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione»
Costituisce il limite legale alla liquidazione giudiziale: non possono essere riconosciute somme simboliche e non consone al decoro professionale.
art. 26 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni che regolano la liquidazione delle spese processuali.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale disposizione generale sulla condanna alle spese.
art. 24 Cost.
Il difetto di motivazione della liquidazione può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
La liquidazione delle spese deve essere compatibile con l’effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 47 CDFUE
La garanzia del ricorso effettivo impedisce che una liquidazione non adeguatamente motivata renda eccessivamente gravoso l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma rappresentano il riferimento ordinario per la determinazione giudiziale delle spese.
- Il giudice può discostarsi anche significativamente dai valori tabellari dei parametri forensi, purché indichi in modo concreto e congruo i criteri riferiti alla natura, al valore, alla difficoltà e alla concreta attività difensiva svolta.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. pone un limite inderogabile alla liquidazione giudiziale delle spese, vietando la riconduzione del compenso a somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale.
- La serialità del contenzioso e la trattazione nella stessa udienza di più cause analoghe non giustificano, da sole, una drastica riduzione delle spese, soprattutto quando l’iniziativa giudiziaria sia stata necessaria per ottenere il riconoscimento di una posizione reiteratamente negata dall’amministrazione.
- La motivazione della liquidazione delle spese deve consentire di comprendere le ragioni dello scostamento dai parametri e deve assicurare un ristoro concreto, non necessariamente integrale, delle spese sostenute per l’esercizio della tutela giurisdizionale.
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