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Sentenza

Sentenza n. 309/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 1158, pubblicata il 26 giugno 2023, del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2017/2018-2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1158/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per complessivi 2.000 euro, oltre accessori. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 4 luglio 2023, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha quindi promosso l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Castrovillari entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere, su istanza di parte, nei successivi 60 giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il giudice ha posto compensi e spese dell'eventuale attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non vi abbia adempiuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, con possibilità di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001

    La regola relativa alla sopportazione dei compensi e delle spese del commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Disposizione richiamata quale norma introduttiva dell'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti dell'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta decorso il termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine specifico e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione della condanna pecuniaria, comprese le eventuali modifiche di bilancio necessarie per reperire le risorse.
  • La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione inadempiente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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