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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34401/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IRPEF, IVA, IRAP, addizionali, interessi e sanzioni per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, emessi a carico di un imprenditore individuale operante nel commercio di materiale informatico. Gli accertamenti traevano origine da un processo verbale di contestazione relativo ad acquisti da soggetti qualificati come mere cartiere e inseriti, secondo l'Ufficio, in una frode carosello con operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, finalizzata a consentire indebita detrazione IVA, deduzione dei costi e formazione di crediti d'imposta. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo decisive l'esistenza di fatture regolarmente registrate e pagate, la regolarità formale della documentazione e la conformità dei prezzi al valore di mercato. L'Agenzia ricorreva per tre motivi; il primo denunciava violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., delle norme tributarie sull'accertamento e sull'IVA e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nell'applicare i criteri sulle operazioni inesistenti. Il secondo motivo riguardava il vizio motivazionale sulla medesima questione, mentre il terzo non emerge compiutamente dal testo trascritto. Il contribuente eccepiva in via preliminare improcedibilità e inammissibilità del ricorso, anche per asserita violazione dell'autosufficienza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di improcedibilità e di inammissibilità formulate dal contribuente, ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza della CTR Lombardia con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto per un nuovo esame della controversia alla luce dei corretti principi sul riparto dell'onere della prova nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, nonché per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato dall'intimato quale norma processuale asseritamente violata per improcedibilità/inammissibilità; la Corte esclude che dai vizi dedotti derivi improcedibilità in assenza di mancanza di un atto di impulso successivo all'incardinamento del giudizio di legittimità.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle eccezioni preliminari del controricorrente; la Corte nega che la doglianza comporti improcedibilità del ricorso nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Costituisce il parametro di deduzione del primo motivo, qualificato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, non come vizio motivazionale.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Invocato dal contribuente per sostenere l'inammissibilità del ricorso in quanto la questione sarebbe stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità; la Corte non accoglie l'eccezione.

  • art. 2697 c.c.

    È la norma sul riparto dell'onere della prova applicata dalla Corte per distinguere tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva degli elementi oggettivi e specifici che possono dimostrare la consapevolezza del contribuente nella frode IVA.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo come norma sull'accertamento tributario delle imposte dirette.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale base normativa del diritto alla detrazione IVA, che può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato nel motivo in tema di rettifica e accertamento IVA.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel motivo in tema di deducibilità dei costi.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Richiamato nel motivo per contestare l'erroneo governo delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.

  • artt. 167 e seguenti direttiva IVA

    La Corte richiama il diritto unionale alla detrazione come parte integrante del meccanismo IVA, in linea di principio non limitabile.

Massime di principio

  • In tema di IVA, il diritto alla detrazione è principio fondamentale del sistema comune e può essere negato solo se l'amministrazione dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA posta in essere a monte o a valle della catena.
  • Quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del destinatario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, provata l'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni o cessioni; la mera esibizione di fatture, la regolarità contabile e l'effettuazione dei pagamenti non sono di per sé idonei a superare la prova dell'inesistenza.
  • Nelle controversie su frodi carosello o acquisti da 'cartiere', il giudice di merito deve distinguere chiaramente tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti, poiché il riparto dell'onere probatorio e i fatti rilevanti sono diversi nei due casi.
  • Ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi, è irrilevante che le fatture siano regolarmente registrate e pagate o che i prezzi siano in linea con il mercato, se tali elementi non scalfiscono la prova dell'inesistenza dell'operazione o della partecipazione consapevole alla frode.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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