Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, giustificata dalla transazione intervenuta tra le parti, e ha dichiarato estinto il giudizio; ha disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto solo un'ammissione parziale al passivo del fallimento della società EavBus e aveva proposto opposizione allo stato passivo, ottenendo in sede di opposizione un'ulteriore ammissione parziale. Il tribunale, però, aveva respinto diverse voci di credito: il preteso trasferimento dell'IVA infragruppo, perché mancava prova del rapporto sottostante e della convenzione posta a base del rapporto di provvista; il credito per finanziamenti soci, perché non era stato accertato se le somme fossero state versate come finanziamento o come versamento in conto capitale, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova; le somme oggetto di ordinanze di terzo pignorato, perché riferite a debiti propri dell'incorporata Circumvesuviana, terza debitrice di EavBus, rispetto ai quali l'incorporante EAV non aveva titolo per agire in ripetizione. Contro il decreto del tribunale la società ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso, allegando la transazione intervenuta con il fallimento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando risulti intervenuta una transazione tra le parti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia conseguente a transazione, è giustificata la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29172/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29173/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →