Sentenza del 03/12/2018 n. 10404 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi al 2011, uno notificato quale socio e l'altro quale rappresentante della società. Ha dedotto, da un lato, la nullità o inefficacia della notifica dell'atto societario, poiché al momento della notifica non era più amministratore, e, dall'altro, l'erronea applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. Ha sostenuto che gli utili erano stati accantonati a riserva dalla società dopo la sua uscita e che mancavano elementi concreti per dimostrare la loro effettiva percezione.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la pretesa fiscale nei confronti del socio. Ha riconosciuto che la notifica dell'avviso destinato alla società era stata effettuata nei confronti di un ex amministratore e quindi era nulla o inefficace nei suoi confronti; tuttavia, tale vizio non incideva sull'avviso notificato personalmente al socio, perché l'accertamento societario e quello relativo al reddito del socio sono autonomi. La Commissione ha ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili, non superata dal contribuente. La destinazione a riserva dell'utile risultante dal bilancio non provava l'accantonamento dei maggiori ricavi extracontabili accertati dall'Ufficio. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 5.000,00.
Norme richiamate
Art. 44 del TUIR, d.P.R. 917/1986
Tutti gli utili accertati in capo alla società devono ritenersi affluiti nella disponibilità dei soci in base alla loro quota.
La norma è stata richiamata per fondare la tassazione in capo al socio del reddito derivante dalla presunta distribuzione degli utili societari.
Art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973
Costituisce il fondamento della presunzione, relativa e superabile con prova contraria, di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in una società di capitali a ristretta base partecipativa.
Art. 1, d.P.R. 600/1973
È stato invocato dal contribuente per sostenere l'assenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, assumendo di non aver percepito redditi nell'anno 2011; la tesi non è stata accolta.
Art. 96 c.p.c.
Il contribuente aveva chiesto la condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata, ma la domanda non è stata accolta, essendo stato respinto l'appello.
Art. 9 della legge 289/2002
La sentenza richiama il condono della società per affermare che società e soci hanno posizioni fiscali distinte e autonome; gli effetti preclusivi del condono societario non si estendono automaticamente ai soci.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili può fondare la presunzione semplice che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle partecipazioni.
- La presunzione non è automatica in senso assoluto: il socio può fornire prova contraria dimostrando, con elementi concreti e specifici, che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
- La mera approvazione del bilancio e la destinazione a riserva dell'utile contabilizzato non dimostrano che anche i maggiori ricavi extracontabili siano stati accantonati.
- Il socio può contestare sia la presunzione di distribuzione sia la ricostruzione del maggior reddito societario, soprattutto quando l'avviso relativo alla società è allegato al proprio avviso.
- La nullità o inefficacia della notifica dell'accertamento destinato alla società, se eseguita presso un ex amministratore, non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento notificato personalmente al socio.
- La cessazione dalla carica di amministratore o la cessione delle quote dopo l'anno d'imposta accertato non escludono, da sole, la responsabilità fiscale relativa al periodo in cui il soggetto era socio; sono necessari elementi concreti che dimostrino la mancata percezione o distribuzione degli utili.
- Gli accertamenti nei confronti della società e del socio sono autonomi: il socio deve contestare tempestivamente il proprio atto e non può fare affidamento esclusivo sui vizi dell'accertamento societario.
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