Cassazione Civile, Ordinanza n. 23639/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative all’anno 2004 emesso nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato sia l’appello dell’Agenzia delle entrate sia quello incidentale della società. In cassazione, l’Agenzia ha proposto un ricorso principale con un solo motivo, mentre la società ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale con tre motivi. Il primo motivo del ricorso incidentale, esaminato con priorità per ragioni di pregiudizialità, denunciava la violazione dell’art. 36, nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. 546/1992, lamentando che la sentenza della CTR fosse priva di una motivazione idonea e rispettosa dello standard motivazionale richiesto nel processo tributario, perché solo assertiva, poco comprensibile e sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado senza una reale confutazione delle critiche di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente e per violazione del dovere di motivazione richiesto dagli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/1992 e dall’art. 118 disp. att. c.p.c. La motivazione della decisione di merito è stata ritenuta al di sotto del "minimo costituzionale", in quanto non rendeva percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione e non dava conto dell’esame dei motivi di appello. Per effetto dell’accoglimento di tale censura, sono stati dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione di legge dedotta dalla ricorrente incidentale
La censura di legittimità è stata veicolata come violazione di legge processuale per contestare la nullità della motivazione della sentenza di appello.
art. 36, nn. 2, 3, 4, d.lgs. 546/1992
standard motivazionale prescritto da tale disposizione legislativa processuale speciale
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione intelligibile, adeguata e idonea a rendere percepibile il percorso decisorio; la sua violazione comporta nullità della decisione.
art. 61 d.lgs. 546/1992
violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la disciplina della motivazione delle sentenze di appello deve essere rispettata a pena di nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione, senza lasciare il giudice di legittimità a congetture integrative.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla quando la motivazione, pur graficamente esistente, sia solo apparente o incomprensibile e non consenta di percepire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- È insufficiente una motivazione meramente adesiva o per relationem alla sentenza di primo grado se non risulta che il giudice d’appello abbia esaminato specificamente i motivi di gravame e le difese delle parti.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice faccia propri i contenuti richiamati in modo autonomo e critico, così da rendere verificabile la compatibilità logico-giuridica del rinvio.
- La carenza di motivazione che non consenta di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione integra un error in procedendo e determina la cassazione con rinvio.
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