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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21960/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Revocata l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Settima penale, dell'11/10/2022 (dep. 2023, n. 3573) nei confronti di Laporta Angelo e, per l'effetto, annullata senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma del 07/04/2021 per estinzione del reato a seguito della morte dell'imputato. Constatata l'inesistenza della sentenza a causa della dissoluzione del rapporto processuale.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha chiesto la correzione della decisione della Corte (ordinanza 11/10/2022) perché Angelo Laporta era deceduto il 05/06/2021, in epoca anteriore alla pronuncia. La dissoluzione del rapporto processuale per decesso rende inesistente la successiva sentenza e, secondo la giurisprudenza citata, tale inesistenza deve essere dichiarata dal giudice che ha deliberato la sentenza.

Norme richiamate

  • Massima di Sezione (giurisprudenza)

    Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541

    Principio secondo cui la dissoluzione del rapporto processuale per decesso dell'imputato rende inesistente la successiva sentenza e tale inesistenza deve essere dichiarata dal giudice che ha deliberato la sentenza

  • Ordinanza impugnata

    Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Settima penale, 11/10/2022, dep. 2023, n. 3573

    Decisione revocata dalla Corte che ha ritenuto necessario annullare la sentenza di appello in ragione della morte intervenuta dopo la deliberazione e prima della deliberazione della Corte di legittimità

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e dissolve il rapporto processuale; la sentenza pronunciata successivamente alla morte può essere dichiarata inesistente.
  • La dichiarazione di inesistenza della sentenza per decesso deve essere effettuata dal giudice che ha deliberato la sentenza (non dal giudice dell'esecuzione).
  • Se la morte interviene dopo la deliberazione di una sentenza in primo o secondo grado ma prima della definitiva pronuncia di legittimità, la sentenza può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Le decisioni successive che non tengono conto del decesso possono essere revocate; è utile per le parti segnalare tempestivamente il decesso al giudice competente.
  • In situazioni analoghe gli effetti sono l'estinzione del procedimento penale nei confronti dell'imputato e l'assenza di conseguenze penali definitive (la sentenza viene eliminata dall'ordinamento come inesistente).

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