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Sentenza

Sentenza n. 11807/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 847/2025 del Tribunale di Roma, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202603120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 847/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 847/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero ad attribuire il beneficio economico di 500 euro nominali per ciascun anno, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull'avvenuta esecuzione. Risultavano il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, regolarmente notificato all'Amministrazione e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha valorizzato l'inerzia del Ministero, che non aveva dimostrato l'esecuzione né fornito chiarimenti, applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per l'eventuale ulteriore esecuzione entro i successivi 60 giorni, previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza relativa al titolo giudiziale indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere promossa l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato l'avvenuto decorso.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    È richiamato quale disposizione modificativa del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, regolarmente notificata alla pubblica amministrazione e divenuta eseguibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudizio di ottemperanza non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato; l'amministrazione deve limitarsi a conformarsi al contenuto della decisione.
  • Quando l'amministrazione non fornisce prova o chiarimenti sull'avvenuta esecuzione del giudicato a fronte dell'allegato inadempimento, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'infruttuosa scadenza del termine assegnato e alla richiesta della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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