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Sentenza

Sentenza n. 133/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cremona n. 322/2024, depositata e resa pubblica il 08.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 560/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.05.2025 (in materia di c.d. Carta del Docente).

Giustizia amministrativa202500559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona n. 322/2024, relativa al riconoscimento della Carta del Docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cremona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura di 500 euro per ciascuna annualità, condannando il Ministero a metterla a disposizione, o a fornire un equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 ottobre 2024 e il giudicato è stato attestato dalla cancelleria il 7 maggio 2025. Il Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, è rimasto inerte, non rilasciando la Carta e non accreditando le somme dovute. Sono state richieste anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l’inadempimento non contestato del Ministero. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l’esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente, anche mediante il pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente capienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il TAR ha inoltre applicato l’astreinte: qualora il Ministero non adempia entro il termine di 90 giorni, dovrà corrispondere al ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d’ufficio e liquidare tale penalità insieme al debito principale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona

    La norma consente al giudice amministrativo di conoscere dell’azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

    Prima di procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine, l’inerzia dell’Amministrazione consente l’azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, l. 31 dicembre 1996, n. 669

    ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso

    L’eventuale insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’Amministrazione statale, potendosi ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma commisurata ... agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto

    La penalità di mora può essere determinata con funzione sia sollecitatoria sia sanzionatoria, prevedendo un termine di adempimento con effetto liberatorio e applicando retroattivamente la penalità in caso di superamento del termine.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza contro un’amministrazione statale è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • L’inerzia non contestata dell’amministrazione nell’esecuzione di un titolo giudiziale legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e a disporre, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina preventiva di un commissario ad acta.
  • L’insufficiente capienza dei capitoli di bilancio non giustifica il mancato pagamento di somme dovute in esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere strutturata assegnando all’amministrazione un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedendo, in caso di inutile decorso, l’applicazione retroattiva di una somma parametrata agli interessi legali sul debito principale.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esecuzione commissariale non comporta la liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereAbuso del diritto e del processo

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