Ordinanza n. 113/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 CPA - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.58712.20-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo". Sono stati contestati anche il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore, sostenendo inoltre che eventuali differenze formative tra gli ordinamenti potessero essere colmate mediante misure compensative. Ha rappresentato il pericolo di risoluzione del contratto individuale di lavoro in corso quale conseguenza del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 6411/2025, sospendendo gli effetti del provvedimento di rigetto anche ai fini del riesame dell'istanza. In sede di sommaria valutazione, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione non sembrasse avere adeguatamente considerato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale dell'interessata. Ha inoltre rilevato che le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, ha considerato concreto il rischio che il diniego determinasse la risoluzione del contratto di insegnamento su sostegno in essere. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in altro Stato membro; il provvedimento cautelare impone il riesame della domanda dopo avere rilevato una possibile insufficiente valutazione della documentazione, dell'esperienza professionale e delle misure compensative.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto impugnato quale atto connesso al diniego; l'ordinanza non formula una specifica statuizione sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR, con sospensione degli effetti dell'atto impugnato in presenza di fumus e periculum valutati nella fase sommaria.
art. 56 c.p.a.
È richiamato nella domanda cautelare per l'adozione della misura monocratica; l'ordinanza collegiale conferma il decreto cautelare già emesso.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti nazionale e straniero non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto di lavoro già in essere connesso all'utilizzo di quel titolo.
- La sospensione cautelare del diniego può essere disposta anche ai fini del riesame dell'istanza, così da imporre all'amministrazione una nuova valutazione degli elementi rilevanti senza anticipare definitivamente la decisione di merito.
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