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Provvedimento

Deliberazione n. 261 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, a seguito di una segnalazione di possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito all’interessato. Le misure erano rivolte a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC e miravano a impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, nonché a prescriverne l’eventuale conservazione in chiaro a soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento del 17 aprile 2026 si limita dunque alla ratifica dell’intervento urgente, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito all’interessato. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, dedicato ai casi di c.d. revenge porn.

Quadro normativo

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso;
  • la previsione che impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Segnalazione e intervento urgente

L’interessato ha segnalato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità di quanto rappresentato con la norma richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 172 e 173 del 9 aprile 2026.

Misure adottate nei confronti dei gestori delle piattaforme

Le determinazioni urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, materialmente trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 17 aprile 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 172/2026 e 173/2026. Il testo non reca ulteriori valutazioni istruttorie, né sanzioni amministrative, limitandosi a confermare l’intervento preventivo finalizzato a impedire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto normativo e ambito del procedimento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e che possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma impone una decisione dell’Autorità entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Segnalazione dell’interessato e attivazione d’urgenza

L’interessato ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti di Instagram e Telegram. A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d’urgenza con le determinazioni nn. 172 e 173 del 9 aprile 2026.

Misure ordinate alle piattaforme

Ai gestori Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione, sulle rispettive piattaforme, del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicando tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione del 17 aprile 2026, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 172/2026 e 173/2026 adottati il 9 aprile 2026. Il testo non contiene sanzioni amministrative né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in via urgente.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenti e blocco del trattamentoconservazione a fini probatoripubblica segnalazione e tutela dell'interessato

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