Cassazione Penale, Sentenza n. 33122/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, ispettrice della polizia locale, era indagata, in concorso con il titolare di un'agenzia di affari, per avere attestato falsamente di aver verificato la residenza anagrafica di tre cittadini stranieri presso un determinato indirizzo, pur non essendosi recata sul posto. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di arresti domiciliari. A seguito dell'appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame aveva applicato la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per sei mesi, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 274, lett. c), 275, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nonché motivazione apparente sul pericolo di reiterazione, valorizzando il tempo trascorso di oltre due anni e quattro mesi, l'incensuratezza e l'assenza di elementi attuali, concreti e specifici; 2) omessa motivazione sulla durata di sei mesi della misura interdittiva e sulla sua proporzionalità; 3) violazione dell'art. 479 cod. pen., sostenendo che l'attività di verifica, ancorché svolta in modo irrituale o superficiale, fosse stata comunque compiuta e che ciò integrasse al più un'irregolarità amministrativa, non una falsità ideologica. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al reato contestato, ha ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo cui una verifica visiva effettuata a distanza avrebbe escluso la falsità. L'accertamento della dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica richiede l'accesso in situ e la verifica effettiva della stabile dimora; l'attestazione del pubblico ufficiale che dichiari falsamente di aver eseguito tali controlli è un atto pubblico fidefaciente e può integrare il falso ideologico in atto pubblico. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione sul pericolo di reiterazione, desunto dalla pronta disponibilità della ricorrente, dalla disinvoltura della condotta, dal contesto di contatto criminoso e dal fatto che ella fosse ancora in servizio. Il tempo trascorso non escludeva automaticamente l'attualità del pericolo, pur imponendo una valutazione prognostica basata sulle concrete modalità del fatto e sulla personalità dell'indagata. È stata ritenuta sufficiente la motivazione sulla durata della misura: il termine di sei mesi, pari al medio edittale e inferiore al massimo legale di dodici mesi, risultava ricavabile dal complesso della motivazione sulle esigenze cautelari e dalla scelta di una misura interdittiva meno grave degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 117 c.p.
concorso di persone nel reato proprio
Richiamato quale titolo di imputazione in relazione al concorso del privato nel reato commesso dal pubblico ufficiale.
art. 479 c.p.
falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
La falsa attestazione del controllo anagrafico, contenuta in un atto pubblico endoprocedimentale e fidefaciente, è idonea a integrare il delitto quando attesta un'attività di verifica mai realmente compiuta.
art. 476, comma 2, c.p.
circostanza aggravante relativa alla falsità in atto pubblico fidefaciente
Richiamato in relazione alla natura fidefaciente dell'attestazione; la relativa aggravante non era oggetto di contestazione nel ricorso.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
pericolo di reiterazione di reati della stessa specie
L'attualità del pericolo non coincide con l'imminenza di una specifica occasione criminosa, ma richiede una prognosi concreta fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto, con approfondimento maggiore quanto più remoto sia il fatto.
art. 275, comma 3, c.p.p.
criteri di scelta e proporzionalità delle misure cautelari
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere di considerare il tempo trascorso; la Corte ha ritenuto immune da vizi la valutazione cautelare complessiva.
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
motivazione dell'ordinanza cautelare
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione sulle esigenze cautelari.
art. 289 c.p.p.
sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
Non impone che l'ordinanza indichi necessariamente un termine di efficacia, ma la durata concretamente stabilita deve essere motivata.
art. 308, comma 2, c.p.p.
durata delle misure interdittive
La flessibilità della disciplina impone al giudice di rendere conoscibili le ragioni della durata prescelta, soprattutto quando sia applicato il termine massimo; nel caso concreto la durata di sei mesi risultava motivata dal complesso dell'ordinanza.
art. 19 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe
La verifica della dimora abituale del richiedente l'iscrizione anagrafica è un adempimento previsto dalla legge e deve essere svolta mediante controlli effettivi, comprensivi dell'accesso in loco.
art. 4, comma 3, legge 24 dicembre 1954, n. 1228
poteri dell'ufficiale di anagrafe per la regolare tenuta dell'anagrafe
Consente all'ufficiale di anagrafe di acquisire dagli uffici e dagli organi competenti le notizie necessarie alla regolare tenuta dell'anagrafe.
art. 43 c.c.
la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale
La nozione di dimora abituale richiede una permanenza stabile e l'intenzione di abitare nel luogo; la sua verifica non può essere sostituita da una mera osservazione occasionale o a distanza.
art. 1 legge 5 febbraio 1992, n. 91
acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis
Richiamato perché la residenza nel territorio italiano costituisce un prerequisito amministrativo rilevante nella procedura considerata.
Massime di principio
- Costituisce atto pubblico, rilevante ai sensi dell'art. 479 c.p., l'accertamento compiuto dalla polizia municipale su incarico dell'ufficiale di anagrafe ai fini della verifica della dimora abituale del richiedente l'iscrizione anagrafica, poiché si inserisce in un procedimento amministrativo e ha attitudine probatoria e rilevanza giuridica.
- La verifica della dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica richiede un effettivo accesso in loco diretto ad accertare che il richiedente dimori realmente e stabilmente nell'abitazione indicata; non è sufficiente una percezione occasionale o a distanza dei richiedenti.
- Integra il falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che attesti, contrariamente al vero, di aver eseguito i controlli necessari sulla residenza anagrafica quando l'accesso e l'accertamento in loco non siano stati effettuati. La violazione non si riduce a una mera irregolarità amministrativa se l'atto documenta falsamente un'attività compiuta dal pubblico ufficiale.
- Ai fini delle esigenze cautelari, l'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'individuazione di una specifica e imminente occasione criminosa, ma una prognosi concreta sulla possibilità di condotte reiterative, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.
- Il decorso del tempo dal fatto impone un esame più approfondito dell'attualità del pericolo cautelare, ma non lo esclude automaticamente quando le modalità della condotta, la stabile posizione funzionale dell'indagato e la disponibilità dimostrata nel commettere il reato sostengano ancora una prognosi di reiterazione.
- La durata di una misura interdittiva deve essere motivata, ma la motivazione può risultare dal complesso dell'ordinanza cautelare e dal rapporto tra la gravità delle esigenze, la misura prescelta e il termine applicato; non è indispensabile una motivazione autonoma quando il termine è inferiore al massimo legale e le ragioni sono desumibili dalla motivazione complessiva.
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