Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45626/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione e vizi di motivazione rispetto agli artt. 512-bis cod. pen. e 273-274 cod. proc. pen.: si lamenta che il Tribunale del riesame non abbia considerato come "novità" le emergenze dibattimentali (in particolare la deposizione del tenente colonnello Bovio) che avrebbero dimostrato la marginalità di Barresi nella gestione dell'attività commerciale, l'assenza di prova di interposizione e la mancanza dell'elemento soggettivo; 2) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: si censura l'uso della presunzione legale di pericolosità e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere per reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sostenendo che il Tribunale non ha valutato circostanze idonee a superare tale presunzione (distanza temporale dai fatti, incensuratezza, discrepanze tra indagini e dibattimento, ruolo politico senza coinvolgimento personale) e avrebbe sovra-valutato captazioni e elementi non decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un'ampia e coerente motivazione, valutando correttamente che le presunte "novità" non alteravano il quadro cautelare già cristallizzato: erano presenti gravi indizi di colpevolezza (compendio intercettivo, significative somme ricevute documentate, rapporti e cointeressenze con soggetti riconducibili al "sistema Alvaro", collegamenti politici e proceduralità pendenti) e non erano emersi elementi concreti e positivi idonei a superare la presunzione legale di pericolosità e l'adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3. La Corte ha inoltre richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione probatoria se non per manifesta illogicità o violazione di norme). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la Cancelleria curerà gli adempimenti ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla formulazione e sintesi dei motivi di ricorso; qui usata per inquadrare la struttura dei motivi dedotti in cassazione.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma penalmente rilevante nel capo d'imputazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi di indagine (intercettazioni, movimenti finanziari, rapporti) mantengano il loro peso ai fini dei gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante "di tipo mafioso" richiamata dal giudice: ha determinato l'applicazione della presunzione relativa ai fini cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, con conseguente onere per la difesa di produrre elementi analitici e concreti per superarla.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alle intercettazioni e al materiale dibattimentale; il giudice di legittimità ha però ritenuto inidonee le censure a rimettere in discussione la valutazione meramente probatoria fatta dal giudice del riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 273 nella doglianza sulla valutazione delle risultanze intercettive e delle trascrizioni; la Corte non ha ritenuto che fossero state violate le garanzie procedurali richiamate.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disposizione centrale: sancisce, per i reati aggravati ex art. 416-bis.1, una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. La Corte ribadisce che tale presunzione può essere superata solo con elementi analitici, concreti e di valore sintomatico positivo, e che il giudice deve motivare specificamente le ragioni per ritenere superata o non superata la presunzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte la applica equitativamente valutando profili di colpa nell'impugnazione.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato come adempimento della Cancelleria per gli effetti esecutivi del provvedimento (adempimenti successivi alla pronuncia).

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (nei reati con aggravante "mafiosa") è relativa: può essere superata, ma solo con elementi nuovi, concreti e analiticamente trattati che dimostrino la non attualità o la non concretezza delle esigenze cautelari o l'adeguatezza di misure alternative.
  • Non ogni elemento prodotto in dibattimento costituisce automaticamente "novità" capace di scardinare un giudicato cautelare: rilevano la effettiva novità rispetto allo stato degli atti al momento della decisione cautelare precedente e l'idoneità concreta di tali elementi a modificare il quadro indiziario.
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo coerente e analitico perché ritiene che le nuove circostanze non incidano sul quadro cautelare già formato; tale motivazione sarà sindacabile in Cassazione solo per vizi di legge, manifesta illogicità o contraddittorietà, non per rivalutazione di merito.
  • La semplice distanza temporale dei fatti o l'assenza di precedenti penali non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione di pericolosità e l'adeguatezza della custodia carceraria quando ricorrano elementi sintomatici persistenti (cointeressenze economiche, captazioni, flussi finanziari documentati, collegamenti organizzativi).
  • In sede di impugnazione cautelare e di cassazione è essenziale individuare e documentare con chiarezza quali elementi nuovi si producono, perché la preclusione del giudicato cautelare può essere superata solo da fatti realmente sopravvenuti e rilevanti ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.