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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22596/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per più fatti di appropriazione indebita, autoriciclaggio e falso (pena applicata: 5 anni di reclusione e euro 8.000 di multa, con recidiva qualificata e continuazione). Il ricorso deduceva: 1) errata qualificazione giuridica dei capi A) e C) come appropriazione indebita invece che truffa, con conseguente rilevanza sull'improcedibilità per mancanza di querela; 2) vizio di valutazione della prova e motivazione insufficiente, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati (La Rosa e Oronzo), la paternità di sottoscrizioni e la titolarità del semirimorchio; 3) omissione nell'acquisire sentenze pregresse considerate decisivi ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; 4) illegittima ritenzione della recidiva dato che i precedenti sarebbero datati e riferiti a fatti diversi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa. In sostanza la decisione di merito (condanna del Tribunale di Verona confermata dalla Corte d'Appello di Venezia: 5 anni e 8.000 euro di multa con recidiva e continuazione) resta ferma. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate o generiche le censure del difensore e legittima la valutazione probatoria e le scelte istruttorie operate dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020

    consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha ritenuto regolare il procedimento svoltosi secondo tale modalità

  • D.L. n.198/2022, art. 8

    ulteriore norma che autorizza modalità di trattazione cartolare; la Corte ha considerato applicabili tali disposizioni

  • art. 646 cod. pen.

    norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come appropriazione indebita, osservando che l'imputato aveva il possesso delle merci in forza del rapporto di vettore

  • art. 648-ter, comma 1 cod. pen.

    art. 648-ter, comma 1 codice penale

    norma sull'autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di dissimulazione richiesti per la configurazione del reato

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    art. 238-bis codice di procedura penale

    regola l'acquisizione di atti di altri procedimenti; la Corte ha affermato che l'acquisizione non obbliga il giudice ad adottare automaticamente fatti e valutazioni contenuti nelle sentenze acquisite

  • art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3 codice di procedura penale

    limita l'integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato in appello; la Corte ha ricordato che l'ampliamento dell'istruttoria è discrezionale e subordinato all'assoluta necessità

Massime di principio

  • La riconduzione di una condotta a truffa invece che ad appropriazione indebita richiede dimostrare che l'artificio o raggiro sia stato indispensabile per ottenere il possesso delle cose; non ogni uso di documenti falsi impone automaticamente la qualificazione come truffa
  • Nel giudizio abbreviato d'appello l'ampiezza dell'integrazione istruttoria è limitata: il giudice non è obbligato ad acquisire atti richiesti dalle parti se non ritenuti indispensabili, e l'acquisizione di sentenze altrui non vincola il giudice nella valutazione autonoma delle prove
  • Le critiche all'attendibilità di dichiarazioni eteroaccusatorie devono essere specifiche e critiche; deduzioni generiche sulla scarsa attendibilità difficilmente scalfiscono una valutazione di merito adeguatamente motivata
  • La richiesta di riqualificazione giuridica deve indicare in termini concreti quale vantaggio processuale o sostanziale si otterrebbe per il ricorrente; se la riqualificazione non produce un chiaro effetto favorevole la censura può essere ritenuta priva di interesse
  • La valutazione della recidiva rientra nella sfera di apprezzamento del giudice di merito e, se adeguatamente motivata in relazione alla pericolosità emersa, non è agevolmente sindacabile in Cassazione

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