Cassazione Penale, Sentenza n. 22596/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per più fatti di appropriazione indebita, autoriciclaggio e falso (pena applicata: 5 anni di reclusione e euro 8.000 di multa, con recidiva qualificata e continuazione). Il ricorso deduceva: 1) errata qualificazione giuridica dei capi A) e C) come appropriazione indebita invece che truffa, con conseguente rilevanza sull'improcedibilità per mancanza di querela; 2) vizio di valutazione della prova e motivazione insufficiente, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati (La Rosa e Oronzo), la paternità di sottoscrizioni e la titolarità del semirimorchio; 3) omissione nell'acquisire sentenze pregresse considerate decisivi ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; 4) illegittima ritenzione della recidiva dato che i precedenti sarebbero datati e riferiti a fatti diversi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa. In sostanza la decisione di merito (condanna del Tribunale di Verona confermata dalla Corte d'Appello di Venezia: 5 anni e 8.000 euro di multa con recidiva e continuazione) resta ferma. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate o generiche le censure del difensore e legittima la valutazione probatoria e le scelte istruttorie operate dai giudici di merito.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020
consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha ritenuto regolare il procedimento svoltosi secondo tale modalità
D.L. n.198/2022, art. 8
ulteriore norma che autorizza modalità di trattazione cartolare; la Corte ha considerato applicabili tali disposizioni
art. 646 cod. pen.
norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come appropriazione indebita, osservando che l'imputato aveva il possesso delle merci in forza del rapporto di vettore
art. 648-ter, comma 1 cod. pen.
art. 648-ter, comma 1 codice penale
norma sull'autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di dissimulazione richiesti per la configurazione del reato
art. 238-bis cod. proc. pen.
art. 238-bis codice di procedura penale
regola l'acquisizione di atti di altri procedimenti; la Corte ha affermato che l'acquisizione non obbliga il giudice ad adottare automaticamente fatti e valutazioni contenuti nelle sentenze acquisite
art. 603, comma 3 cod. proc. pen.
art. 603, comma 3 codice di procedura penale
limita l'integrazione istruttoria nel giudizio abbreviato in appello; la Corte ha ricordato che l'ampliamento dell'istruttoria è discrezionale e subordinato all'assoluta necessità
Massime di principio
- La riconduzione di una condotta a truffa invece che ad appropriazione indebita richiede dimostrare che l'artificio o raggiro sia stato indispensabile per ottenere il possesso delle cose; non ogni uso di documenti falsi impone automaticamente la qualificazione come truffa
- Nel giudizio abbreviato d'appello l'ampiezza dell'integrazione istruttoria è limitata: il giudice non è obbligato ad acquisire atti richiesti dalle parti se non ritenuti indispensabili, e l'acquisizione di sentenze altrui non vincola il giudice nella valutazione autonoma delle prove
- Le critiche all'attendibilità di dichiarazioni eteroaccusatorie devono essere specifiche e critiche; deduzioni generiche sulla scarsa attendibilità difficilmente scalfiscono una valutazione di merito adeguatamente motivata
- La richiesta di riqualificazione giuridica deve indicare in termini concreti quale vantaggio processuale o sostanziale si otterrebbe per il ricorrente; se la riqualificazione non produce un chiaro effetto favorevole la censura può essere ritenuta priva di interesse
- La valutazione della recidiva rientra nella sfera di apprezzamento del giudice di merito e, se adeguatamente motivata in relazione alla pericolosità emersa, non è agevolmente sindacabile in Cassazione
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