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Sentenza

Sentenza del 25/01/2021 n. 92 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di rettifica e liquidazione relativi alla determinazione dell'avviamento commerciale (goodwill) in due contratti di cessione di rami d'azienda del 03/02/2016. L'Agenzia aveva rettificato i corrispettivi dichiarati nei rogiti aumentando il valore dell'avviamento (es. da Euro 479.000 a Euro 4.689.260 e da Euro 764.000 a Euro 17.710.740) utilizzando un metodo definito dall'Ufficio 'empirico-indiretto' e valorizzando congiuntamente la componente mobiliare-commerciale e quella immobiliare. La società ha censurato la legittimità della rettifica, deducendo violazione di norme tributarie e l'omessa prova degli elementi posti a base dell'accertamento. In primo grado la C.T.P. di Firenze aveva accolto i ricorsi ritenendo il metodo dell'Amministrazione non corretto e l'onere della prova dell'AdE inadempiuto; l'Agenzia ha proposto appello.

La decisione

La Commissione regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza della C.T.P. di Firenze che aveva accolto i ricorsi di T. R. srl. Il Collegio ha ritenuto che l'Agenzia non abbia indicato e provato concretamente i presupposti di fatto della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il metodo 'empirico-indiretto' non è conforme ai criteri della dottrina economico-aziendalistica per la valutazione del goodwill e che non può essere valorizzato il mero volume dei ricavi senza considerare la redditività reale (sovra-reddito) e gli oneri contrattuali rilevanti (es. canoni di affitto d'azienda pari a circa il 93% pagati alla proprietà immobiliare). Sono state ritenute persuasive le perizie indipendenti prodotte dal contribuente (K., S. I.) e condivisi i principi secondo cui per asset retail la capacità reddituale è essenziale. L'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese del grado di appello (Euro 4.000 oltre IVA e accessori).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 51

    Richiamata dalle parti ma la decisione sottolinea che l'applicazione delle norme in materia di atti di trasferimento deve essere sorretta da una valutazione tecnica e documentata; l'asserita violazione non ha prevalso perché l'Agenzia non ha fornito prova sufficiente delle rettifiche.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio centrale nel giudizio: l'onere della prova grava su chi afferma i fatti costitutivi della pretesa (qui l'Amministrazione finanziaria). L'AdE non ha fornito elementi di fatto concreti e idonei a giustificare i maggiori valori pretese, pertanto l'accertamento è stato annullato.

  • Codice Civile, art. 2425

    Richiamato in relazione alle voci di bilancio usate per confronti e per il calcolo dei rendimenti; il Collegio ha valutato i dati di bilancio per verificare la congruità delle percentuali e la capacità reddituale effettiva.

  • Principio contabile OIC n. 24

    Fornisce la definizione contabile di avviamento come attitudine di un'azienda a produrre utili derivanti da fattori specifici immateriali; il Collegio lo usa per richiamare i metodi riconosciuti per la valutazione del goodwill.

  • Provvedimento Banca d'Italia 19/01/2015 (Regolamento gestione collettiva del risparmio)

    Richiamato per spiegare la prassi dei Fondi immobiliari in Italia e la separazione tra proprietà immobiliare (Fondo) e licenza commerciale (SPV), giustificando che la diversa attribuzione del valore tra parte immobiliare e commerciale può derivare da obblighi regolamentari e non essere indice di artificiosa sottovalutazione.

  • Linee guida RICS e ABI (2018)

    Indicate come criteri di riferimento per la valutazione immobiliare; il Collegio le ritiene appropriate nel sostenere che per asset retail la capacità di produrre reddito locativo è parametro fondamentale e che il metodo dell'Amministrazione non ha rispettato tali principi.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate che contesta il valore di una cessione deve provare concretamente i fatti a sostegno della rettifica: il mero calcolo amministrativo o una stima interna non è sufficiente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
  • La valutazione dell'avviamento deve basarsi su metodi riconosciuti dalla dottrina economico-aziendalistica (metodi reddituali come capitalizzazione degli utili o attualizzazione dei flussi di cassa, metodi patrimoniali o misti); metodologie vaghe o 'empiriche' prive di spiegazione tecnico-scientifica sono inidonee.
  • Per la quantificazione del goodwill occorre considerare la capacità di generare un sovra-reddito (redditività netta), non il solo volume dei ricavi: vanno valutati costi e oneri ricorrenti (es. elevati canoni di affitto) che possono azzerare o ridurre l'avviamento.
  • Perizie indipendenti redatte secondo linee guida professionali (RICS, ABI, principi contabili) sono altamente persuasive; le stime dell'Amministrazione (es. Ufficio del Territorio) hanno valore probatorio limitato e devono essere adeguatamente motivate e confrontate con le controdeduzioni del contribuente.
  • Nei casi di operazioni strutturate (separazione tra componente immobiliare e commerciale, strutture con fondi e SPV) il contesto regolamentare e di mercato deve essere preso in considerazione: la diversa tassazione delle componenti può spiegare scelte apparenti di allocazione del prezzo.
  • Il giudice valuta liberamente le prove e può preferire le risultanze tecniche e documentali più logiche e coerenti; l'Amministrazione deve dimostrare la superiorità probatoria delle proprie stime mediante dati, criteri metodologici e collegamenti logico-giuridici chiari.

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