Cassazione Civile, Ordinanza n. 16251/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Una società cessionaria di crediti bancari agiva in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi alcuni immobili. La cessionaria assumeva di essere creditrice in forza di un credito derivante da saldo negativo di conto corrente intestato a una società, garantito da fideiussioni prestate dai coniugi. I convenuti contestavano la domanda deducendo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni per violazione antitrust, l'inesistenza del credito, la prescrizione dell'azione revocatoria e la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d'appello confermava. In cassazione i convenuti proponevano quattro motivi: (1) violazione delle regole sulle presunzioni, dell'onere della prova e della valutazione degli indizi, sostenendo che la scientia damni era stata affermata su indizi non concordanti e senza considerare che al tempo dell'atto non vi era stata richiesta di rientro o recesso della banca; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in quanto la Corte avrebbe aderito apoditticamente alla decisione di primo grado; (3) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere tratto la prova della consapevolezza del pregiudizio dal semplice decorso del tempo tra fideiussione, fondo patrimoniale e azione della banca; (4) nuovamente nullità per motivazione apparente e per asserito rinvio al primo giudice senza autonoma esplicitazione delle ragioni, soprattutto in relazione all'irrilevanza dell'interesse familiare quale giustificazione dell'atto dispositvo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il terzo motivo inammissibili e il secondo e il quarto infondati. Ha affermato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla prova della consapevolezza dei debitori, ricavata in fatto dalla loro posizione di soci e amministratori della società esposta, dall'esistenza di un piano di rientro concordato con la banca e dall'incidenza del fondo patrimoniale sulla garanzia patrimoniale generica. Ha inoltre escluso che vi fosse motivazione apparente, osservando che la Corte d'appello aveva espresso una motivazione sufficiente e coerente con il "minimo costituzionale". È stato ribadito che l'azione revocatoria tutela il credito in senso lato, comprensivo anche della mera aspettativa, e che, quanto al fondo patrimoniale, rilevano le concrete modalità dell'atto dispositivo e non l'astratto richiamo all'interesse della famiglia. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto dispositivo pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore; il credito è inteso in senso ampio, comprensivo anche di una ragione o aspettativa di credito.
art. 2903 c.c.
È richiamato dalle parti per eccepire la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, ma la censura non viene accolta.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla violazione delle regole di valutazione delle prove è ritenuta inammissibile perché non incide sulla reale ratio decidendi.
art. 116 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito della valutazione istruttoria.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici richiedono gravità, precisione e concordanza; tuttavia, la doglianza è inammissibile perché non individua una vera violazione dei presupposti legali, ma contesta la valutazione del fatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è apparente quando la sentenza espone ragioni coerenti e comprensibili, anche mediante adesione alle argomentazioni del primo giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
È violato solo in caso di motivazione inesistente o meramente apparente; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra errori di diritto, nullità della sentenza e vero vizio di motivazione, escludendo che le censure dedotte integrassero i vizi denunciati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria il creditore può far valere anche un credito non ancora azionato o non definitivamente accertato, purché esista una ragione di credito idonea a fondare la garanzia patrimoniale.
- La scientia damni può essere provata anche per presunzioni semplici, valorizzando la posizione del disponente, il contesto economico e gli elementi oggettivi che rendano prevedibile il pregiudizio per la garanzia dei creditori.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: la violazione degli artt. 115, 116, 2697 e 2729 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia applicato criteri giuridici errati, non quando si contesti il merito dell'apprezzamento delle prove.
- La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto o sia meramente assertiva; non lo è se la sentenza individua, anche per relationem, le ragioni del decisum in modo comprensibile e coerente con il caso concreto.
- In materia di revocatoria del fondo patrimoniale, non basta richiamare in astratto l'interesse della famiglia: rilevano le concrete modalità dell'atto e il suo effettivo impatto sulla garanzia patrimoniale del debitore.
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