Cassazione Penale, Sentenza n. 33384/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere disposta per il reato di omicidio volontario pluriaggravato e reato connesso in materia di armi. I motivi principali del ricorso in Cassazione erano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con rilievi sulla presunta incertezza dell'identificazione dell'autore nei filmati di videosorveglianza e la contraddittorietà delle testimonianze; (ii) mancata assunzione di prove fondamentali (es. mancato accertamento dello 'stub' per residui di sparo, mancato rinvenimento di arma e indumenti); (iii) vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari, contestando la sussistenza del pericolo di fuga e la fondatezza del pericolo di reiterazione, nonché la rilevanza del precedente penale richiamato dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura difensiva consistesse essenzialmente in una diversa valutazione di elementi fattuali già esaminati dal Tribunale del riesame, valutazione non sindacabile in sede di legittimità salvo profili di illogicità o manifesta contraddittorietà, che non sono emersi. La Corte ha ritenuto adeguata e plausibile la motivazione del Tribunale del riesame basata su un fascio convergente di indizi: filmati di videosorveglianza che mostrano inseguimento e immagini riconducibili al ricorrente, coincidenze di orari e percorsi, contatti del ricorrente con il titolare del locale (parente) prima del fatto, e il precedente per possesso illegittimo di arma. Ha altresì ritenuto legittimo il richiamo alla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per valutare il rischio di reiterazione, e ha escluso la rilevanza, in sede cautelare, della mancata effettuazione di accertamenti tipici del dibattimento (come lo stub). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il parametro dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato il raggiungimento di tale standard mediante un fascio convergente di elementi indiziari
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274 c.p.p., lett. c)
Consente la custodia cautelare per il pericolo di reiterazione di reati; il Tribunale ha invocato tale lett. c) per il rischio di recidiva e la Corte ha ritenuto congrua la valutazione in relazione alla gravità del fatto e al precedente del ricorrente
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Presunzione relativa rilevante ai fini cautelari (in presenza di precedenti per reati della stessa natura o attinenti all'uso di armi); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato la presunzione nel valutare il rischio di reiterazione
art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma sul vizio per mancata assunzione di prova decisiva nel giudizio di merito; la Corte ha ricordato che tale censura non è applicabile al giudizio sulle misure cautelari
art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 495, comma 2, c.p.p.
Diritto dell'imputato all'ammissione della prova a discarico in dibattimento; la Corte ha precisato che tale principio non opera nella fase cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili o infondati; la Corte ha applicato la sanzione al ricorrente
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, co. I-ter, disp. att. c.p.p.
Rinvio a adempimenti della cancelleria in tema di annotazioni e comunicazioni successive alla decisione; la cancelleria è incaricata delle formalità previste
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: sono inammissibili le censure che chiedono una diversa rivalutazione di elementi già plausibilmente motivati
- Per le misure cautelari non è decisiva l'assenza di accertamenti tipici del dibattimento (es. stub); la mancata acquisizione di tali prove non determina automaticamente l'insussistenza dei gravi indizi
- Videoriprese e convergenza di elementi investigativi (movimenti, coincidenze temporali e relazioni personali) possono costituire un "fascio convergente" di indizi idoneo a sorreggere la custodia cautelare quando la motivazione sia logica e plausibile
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può avere rilievo nell'apprezzamento del rischio di reiterazione, soprattutto se integrata da elementi concreti (pregressi reati inerenti armi, modalità del fatto)
- Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare l'insufficienza logica o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, non limitarsi a rilievi meramente fattuali o assertivi
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