Sentenza del 28/02/2018 n. 449 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Ricorso - notifica - poste private inammissibilità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica effettuata anteriormente al 10 settembre 2017 tramite un'agenzia privata, anziché tramite Poste Italiane S.p.A., è stata ritenuta inesistente. Tale vizio non poteva essere sanato dalla costituzione in giudizio della controparte, poiché l'inesistenza della notificazione impedisce la produzione degli effetti processuali dell'atto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguardava la validità della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata tramite un operatore postale privato prima del 10 settembre 2017. L'art. 1 della legge n. 124 del 2017 ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, consentendo tali notifiche, ma la disposizione non ha natura interpretativa e non può quindi applicarsi retroattivamente. Inoltre, la nuova disciplina presupponeva il rilascio delle specifiche licenze individuali secondo le regole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Norme richiamate
Art. 1 della legge n. 124 del 2017
Ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, consentendo la notifica a mezzo posta tramite operatori privati a decorrere dal 10 settembre 2017.
La norma non è interpretativa e non ha efficacia retroattiva. La possibilità di utilizzare operatori postali privati opera quindi solo per le notifiche effettuate dal 10 settembre 2017 e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali.
Art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999
Disposizione abrogata dall'art. 1 della legge n. 124 del 2017.
Prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, i servizi postali riservati, inclusa la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, non potevano essere validamente svolti da operatori privati.
Massime di principio
- La validità della notifica deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento in cui essa è stata eseguita, non a quella successiva.
- Prima del 10 settembre 2017, la notifica del ricorso tributario a mezzo di un operatore postale privato era da considerarsi inesistente, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
- L'inesistenza della notificazione non viene sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario; la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera, in linea generale, per vizi meno radicali, non per l'inesistenza dell'atto notificatorio.
- Dopo il 10 settembre 2017, l'utilizzo di un operatore privato richiede comunque che quest'ultimo disponga delle licenze individuali previste dalla disciplina applicabile.
- Prima di notificare un atto processuale tramite un operatore privato è necessario verificare sia la data della notifica sia l'abilitazione specifica dell'operatore.
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