Sentenza n. 2240/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esatta integrale ottemperanza: 1) della Sentenza n. 4237/2017 pubblicata in data 08/09/2017 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione V, notificata in data 9 luglio 2018 ed appellata innanzi al Consiglio di Stato Sez. IV (R.G. n. 2349/2018) e giudizio definito con sentenza n. 8146 /2023; 2) della Sentenza n. 762/2012 pubblicata in data 01.03.2012 dalla Corte di Appello di Napoli, I sez. civile, notificata con formula esecutiva in data 11 febbraio 2014;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione di due giudicati: una sentenza del TAR relativa al risarcimento del danno da occupazione illegittima e una sentenza della Corte d'Appello relativa al deposito dell'indennità di occupazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'esatta integrale ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 4237/2017, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8146/2023, e alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 762/2012. La prima pronuncia aveva accertato l'illegittimità dell'occupazione, da parte del Comune, del fondo di proprietà del ricorrente dall'11 dicembre 2006 al maggio 2011 e aveva condannato l'amministrazione al risarcimento del danno secondo i criteri stabiliti. La seconda aveva determinato l'indennità di occupazione e ordinato al Comune di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma dovuta. Nel giudizio di ottemperanza il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere, deducendo di avere pagato, con determina n. 24 del 27 febbraio 2024, la somma dovuta a titolo di risarcimento e di avere depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti l'indennità stabilita dal giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il Comune avesse adempiuto agli obblighi derivanti da entrambi i giudicati: pagamento del risarcimento da occupazione illegittima e deposito dell'indennità di occupazione presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Comune, poiché l'adempimento era intervenuto con ritardo rispetto al dictum giudiziale. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione adempie integralmente agli obblighi derivanti dal giudicato prima della decisione, viene meno l'oggetto sostanziale della controversia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'adempimento tardivo del giudicato può giustificare la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, anche quando la domanda principale divenga priva di oggetto per effetto dell'adempimento intervenuto in corso di causa.
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