Cassazione Penale, Sentenza n. 10678/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per denunzia di errore materiale o di fatto relativo alla notifica dell'avviso di udienza (sostenuta inviata a diverso difensore, avv. Antonio Abet), con richiesta di correzione dell'errore percettivo nella sentenza della Prima Sezione Penale del 26/09/2018 (depositata 31/01/2019). Istanza presentata tramite PEC il 27/06/2022 dall'avv. Giovanni Abet che lamenta di avere avuto conoscenza dell'esito solo il 31/05/2021.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: (1) carenza di procura speciale e mancata iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione da parte dell'avv. Giovanni Abet, requisito necessario per proporre il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; (2) tardività: il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di 180 giorni dal deposito della sentenza (deposito 31/01/2019, istanza 27/06/2022). La Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza della conoscenza tardiva del provvedimento da parte del difensore. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
"entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento"
Il rimedio per errore materiale o di fatto è soggetto al termine perentorio di 180 giorni dalla data di deposito della sentenza della Corte di cassazione; il termine decorre dal deposito indipendentemente dalla effettiva conoscenza da parte del difensore.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen. (modificati dalla legge 23/06/2017 n.103)
Le modifiche legislative hanno previsto che il ricorso straordinario per errore di fatto non possa essere proposto personalmente dall'interessato ma debba essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata procura speciale comporta inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'irrogazione di sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il termine per proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è perentorio: decorre dal deposito della sentenza della Corte di cassazione e non dalla effettiva conoscenza del provvedimento.
- Il ricorso ex art. 625-bis non può essere presentato personalmente dall'imputato: deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tali requisiti determina inammissibilità.
- Errori di notifica o errori percettivi (p.es. notifica dell'avviso d'udienza a diverso difensore) possono costituire materia per il ricorso straordinario, ma solo se proposti nei termini e con le formalità richieste.
- La tardività nella ricerca di informazioni sull'esito di un ricorso non giustifica la riapertura del termine, per cui è essenziale che la difesa agisca con tempestività e diligenza.
- In caso di ricorso infondato o formato con negligenza rispetto ai requisiti procedurali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni (Cassa delle Ammende).
- Per evitare inammissibilità in situazioni analoghe: verificare immediatamente l'esito dei ricorsi, ottenere e conservare procura speciale per l'impugnazione straordinaria, controllare l'iscrizione nell'albo speciale della Cassazione e rispettare il termine dei 180 giorni dal deposito.
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