Sentenza del 17/09/2015 n. 3928 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
I - ACCERTAMENTO - ANTIECONOMICITA' - Scissione - Evasione fiscale - Non sussiste. II - Processo verbale di constatazione - Osservazioni contribuente - Mancata pronuncia dell'ufficio - Nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'accertamento fondato sull'asserita antieconomicità di un'operazione di scissione societaria, ritenuta dall'Ufficio strumentale all'evasione o al risparmio fiscale. Sosteneva inoltre l'illegittimità dell'atto perché l'Amministrazione non aveva esaminato né motivatamente considerato le osservazioni e le richieste formulate dopo il processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.
La decisione
La contestazione è stata accolta quanto alla libertà delle scelte economiche: l'operazione di scissione non può essere considerata evasiva o antieconomica per il solo fatto che un costo per una società costituisca un ricavo per l'altra, in assenza di prova di evasione o di effettivo risparmio d'imposta. È stata invece esclusa la nullità dell'accertamento per la mancata pronuncia dell'Ufficio sulle osservazioni del contribuente, poiché quest'ultimo aveva comunque potuto esercitare pienamente il diritto di difesa e il giudice aveva potuto esaminare compiutamente le sue ragioni.
Norme richiamate
Art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente
Osservazioni e richieste del contribuente a seguito del processo verbale di constatazione
La mancata considerazione o pronuncia dell'Ufficio sulle osservazioni del contribuente non determina automaticamente la nullità dell'accertamento quando il contribuente abbia comunque potuto svolgere una difesa piena ed effettiva e il giudice abbia potuto valutare le sue contestazioni.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può desumere automaticamente evasione o abuso dal carattere apparentemente antieconomico di un'operazione: deve dimostrare elementi concreti di artificiosità, finalità evasive o conseguimento di un effettivo vantaggio fiscale indebito.
- La libertà di iniziativa economica consente al contribuente di scegliere strutture societarie e operazioni che comportino trasferimenti di costi e ricavi tra soggetti collegati, purché l'operazione sia reale e non meramente simulata.
- La mancata risposta dell'Ufficio alle osservazioni successive al processo verbale può costituire una violazione procedimentale, ma non comporta necessariamente la nullità dell'atto se non ha compromesso in concreto il diritto di difesa.
- Per valutare la validità di un accertamento occorre distinguere tra irregolarità formali e violazioni sostanziali: la nullità richiede, in linea generale, una lesione concreta delle garanzie difensive o un pregiudizio effettivo per il contribuente.
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