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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2492 resa in data 15 maggio 2024.

Giustizia amministrativa202502469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2492/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2492 del 15 maggio 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.000,00. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza, la notifica del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e l’an e il quantum del credito erano incontestati, il giudice ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi € 1.000,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stato precisato che l’incarico commissariale, essendo connesso ai doveri d’istituto, non comporta compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per due anni scolastici, nella misura di € 500,00 per ciascun anno.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il ricorso per l’esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce elementi sull’esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento sulla base del contenuto certo del titolo giudiziale e dell’importo del credito incontestato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza allo scadere del termine assegnato.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un organo o funzionario pubblico per attività connesse ai doveri d’istituto non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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