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Sentenza

Sentenza n. 1700/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti del 12 febbraio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 12 febbraio 2026, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato che il mancato invio della PEC di accoglimento dell’istanza era dipeso da un mero errore materiale e ha dato atto dell’accoglimento della richiesta, rimuovendo in autotutela il silenzio-assenso indicato nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, utilizzato dal ricorrente per impugnare il silenzio-rigetto e chiedere l’accertamento del diritto all’ostensione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa di accesso determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la richiesta di accesso nel corso del giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza della sopravvenienza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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