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Sentenza

Sentenza n. 753/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione n. -OMISSIS- del 21/11/2025 comunicata con provvedimento prot. numero n. -OMISSIS- del 21/11/2025 notificato al ricorrente in data 21/11/2025 avente ad oggetto “comunicazione del provvedimento di inibizione alla prosecuzione e cancellazione di attività del repertorio economico amministrativo relativamente all’attività di elettrauto”; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inibizione alla prosecuzione e cancellazione dell'attività di elettrauto dal repertorio economico amministrativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (camera di commercio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 21 novembre 2025, comunicata e notificata nella stessa data, con la quale la Camera di Commercio aveva disposto l'inibizione alla prosecuzione dell'attività e la cancellazione della relativa attività dal repertorio economico amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, con determinazione del 3 marzo 2026, la Camera di Commercio ha revocato il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha confermato in udienza il venir meno dell'interesse alla decisione e non sono stati dedotti elementi idonei a giustificarne la permanenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti, nell'ambito della camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca in corso di giudizio del provvedimento amministrativo impugnato determina, di regola, il venir meno dell'interesse alla decisione quando il ricorrente confermi tale sopravvenuta carenza e non emergano ulteriori ragioni che giustifichino la permanenza dell'interesse alla pronuncia.
  • In presenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anziché deciso nel merito.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la particolarità della controversia lo giustifichi.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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