Sentenza n. 753/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. -OMISSIS- del 21/11/2025 comunicata con provvedimento prot. numero n. -OMISSIS- del 21/11/2025 notificato al ricorrente in data 21/11/2025 avente ad oggetto “comunicazione del provvedimento di inibizione alla prosecuzione e cancellazione di attività del repertorio economico amministrativo relativamente all’attività di elettrauto”; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inibizione alla prosecuzione e cancellazione dell'attività di elettrauto dal repertorio economico amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (camera di commercio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 21 novembre 2025, comunicata e notificata nella stessa data, con la quale la Camera di Commercio aveva disposto l'inibizione alla prosecuzione dell'attività e la cancellazione della relativa attività dal repertorio economico amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio, con determinazione del 3 marzo 2026, la Camera di Commercio ha revocato il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha confermato in udienza il venir meno dell'interesse alla decisione e non sono stati dedotti elementi idonei a giustificarne la permanenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata, previa audizione delle parti, nell'ambito della camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio del provvedimento amministrativo impugnato determina, di regola, il venir meno dell'interesse alla decisione quando il ricorrente confermi tale sopravvenuta carenza e non emergano ulteriori ragioni che giustifichino la permanenza dell'interesse alla pronuncia.
- In presenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, anziché deciso nel merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la particolarità della controversia lo giustifichi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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