Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19102/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo del trattamento di fine servizio spettante a un lavoratore transitato a un'azienda sanitaria locale e collocato a riposo. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto a includere nel TFS anche il servizio svolto in precedenza, dal 1 agosto 1978 al 12 giugno 1985, come infermiere in convenzione presso il primo Policlinico universitario di Napoli. L'ente previdenziale ha impugnato tale decisione deducendo che la legge regionale campana n. 10 del 1978 avrebbe previsto una mera equiparazione economica tra personale convenzionato e personale paramedico dei policlinici universitari, senza estendere gli istituti previdenziali e, in particolare, il trattamento di fine servizio. Ha quindi sostenuto che il TFS dovesse essere calcolato solo sui periodi maturati dopo l'immissione in ruolo presso l'azienda sanitaria locale, escludendo il periodo di servizio convenzionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondato l'assunto dell'ente previdenziale, osservando che la disciplina richiamata non escludeva, nel caso concreto, l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., come interpretato dalla Corte costituzionale, e che non risultava una specifica deroga legislativa capace di limitare tale automatismo. Ha inoltre richiamato la continuità del rapporto di lavoro nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle unità sanitarie locali, affermando che il diritto al TFS matura al collocamento in quiescenza anche con riguardo alla quota riferibile al periodo prestato presso l'ente ospedaliero. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari della parte resistente, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione e falsa applicazione di legge

    è stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge sostanziale

  • art. 1 della L.R. Campania 28 aprile 1978, n. 10

    il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari

    la Corte ha ritenuto che la disposizione non escluda, nel caso concreto, l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e non giustifichi una deroga espressa al computo del TFS

  • art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 152

    norma richiamata dal ricorrente come parametro di censura, senza accoglimento della tesi proposta

  • art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152

    norma richiamata dal ricorrente come parametro di censura, senza accoglimento della tesi proposta

  • art. 1 della legge 207/1985

    richiamata dal ricorrente in tema di TFS, ma non idonea a escludere il computo del periodo convenzionato secondo la Corte

  • art. 3 della legge 207/1985

    richiamata dal ricorrente in tema di TFS, ma non idonea a escludere il computo del periodo convenzionato secondo la Corte

  • art. 2116 c.c.

    il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge che lo prevedano espressamente

  • art. 76 del d.P.R. n. 761 del 1979

    nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle unità sanitarie locali, il diritto al trattamento di fine servizio matura al collocamento in quiescenza anche per la quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali opera come regola generale nei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie e può essere derogato solo da una previsione legislativa espressa che limiti in modo chiaro tale automatismo.
  • In materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, il periodo di lavoro svolto prima del transito presso altro ente pubblico può essere computato, se la disciplina applicabile assicura la continuità del rapporto e non introduce una deroga normativa specifica.
  • Una previsione di equiparazione del trattamento economico non equivale, di per sé, a una esclusione degli effetti previdenziali se non contiene una chiara e specifica limitazione normativa.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non può essere accolta quando l'interpretazione proposta dal ricorrente contrasta con il testo applicabile e con i principi consolidati in tema di automaticità delle prestazioni previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiPensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.