Cassazione Civile, Ordinanza n. 06663/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di lavoro scolastico a termine reiterato. In appello la lavoratrice aveva ottenuto una decisione favorevole; il Ministero, ricorrente principale in cassazione, ha dedotto un motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo: la circostanza che la docente fosse stata stabilizzata con immissione in ruolo dal 1.9.2011, fatto che il Ministero afferma di avere allegato e documentato nel giudizio di appello mediante memoria del 15.2.2017 e relativo allegato. Il Ministero ha sostenuto che tale sopravvenuta stabilizzazione, rilevante nel settore scolastico alla luce della l. n. 107 del 2015 e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, avrebbe inciso sul decisum della Corte territoriale. La lavoratrice, con ricorso incidentale, ha invece denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione al capo della sentenza di appello che aveva ritenuto non specificamente impugnata la statuizione di primo grado sul rigetto delle differenze retributive dovute per la maturazione dell’anzianità di servizio durante il periodo a termine; secondo la sua tesi, l’appello avrebbe comunque investito anche tale profilo e la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarlo nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero, ritenendo fondato il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché il fatto della stabilizzazione/immissione in ruolo era stato specificamente allegato e documentato in appello ed era stato omesso dalla Corte territoriale, nonostante la sua potenziale decisività. Ha invece rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice, reputando che il passaggio dell’atto di appello richiamato non fosse idoneo a censurare la statuizione di primo grado sulle differenze stipendiali per anzianità, poiché il riferimento all’art. 2126 c.c. era estraneo al tema della progressione economica nel lavoro a termine. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del momento e del modo in cui la circostanza è stata introdotta nel giudizio; se il fatto risulta allegato e documentato e la sua omissione può incidere sul giudizio, il motivo è fondato.
l. n. 107 del 2015
Nel settore scolastico la stabilizzazione/immissione in ruolo conseguente alla legge è considerata misura sanzionatoria idonea e adeguata rispetto all’illegittima reiterazione dei contratti a termine, quale ius superveniens rilevante nel processo.
art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124 del 1999
Costituisce il riferimento normativo delle reiterazioni illegittime di contratti a termine nel settore scolastico, rispetto alle quali la Corte richiama l’esigenza di misure proporzionate ed effettive.
art. 342 c.p.c.
L’impugnazione deve contenere motivi specifici; un richiamo generico o comunque non coerente con il capo deciso non è sufficiente a censurare la statuizione di primo grado.
art. 2126 c.c.
Il riferimento alla prestazione di fatto in presenza di rapporto invalido è stato ritenuto estraneo alla domanda di progressione stipendiale per anzianità nel rapporto a termine valido.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Viene dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente incidentale in ragione del rigetto del relativo ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è ammissibile e fondato solo se il fatto storico asseritamente omesso è specificamente individuato, allegato e documentato nel giudizio di merito, con indicazione del relativo momento processuale.
- Nel settore scolastico, la sopravvenuta stabilizzazione o immissione in ruolo del personale già assunto a termine può costituire ius superveniens rilevante ai fini della valutazione dell’abuso nella reiterazione dei contratti e delle conseguenze sanzionatorie.
- L’omesso esame di un fatto potenzialmente decisivo impone la cassazione con rinvio quando non consente alla Corte di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del quadro fattuale.
- Ai fini della specificità dell’appello, non è sufficiente un richiamo generico a un diverso titolo di credito o a una diversa causa petendi: il motivo deve colpire in modo intellegibile la statuizione impugnata, altrimenti la censura è inidonea.
- La domanda di differenze retributive per progressione di anzianità nel lavoro a termine è distinta dalle questioni relative alla prestazione di fatto resa in assenza di valido titolo contrattuale, sicché il richiamo all’art. 2126 c.c. non vale automaticamente come impugnazione di quel distinto capo di sentenza.
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