Cassazione Penale, Ordinanza n. 11404/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna di primo grado. Uno dei ricorrenti contestava l'acquisizione al fascicolo, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni rese dalle persone offese dichiarate irreperibili, lamentando l'assenza di sufficienti riscontri probatori e una diversa valutazione delle prove; contestava inoltre il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge. L'altro ricorrente censurava la mancata escussione di un teste di polizia giudiziaria indicato dal pubblico ministero, assumendo una lesione del diritto di difesa, nonché l'erronea affermazione di responsabilità per i capi B) e C) per asserita anomala interpretazione delle prove. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per genericità o perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto generici e aspecifici i motivi relativi all'acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese e alla mancata ammissione di una prova difensiva, osservando inoltre che le censure miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove. Ha poi qualificato come mero dissenso sul trattamento sanzionatorio la doglianza sulle attenuanti generiche e sui benefici di legge, ritenendo sufficiente la motivazione della Corte territoriale sulla gravità della condotta e sulla congruità della pena. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512 c.p.p.
Consente l'acquisizione al fascicolo delle dichiarazioni rese da persone irreperibili quando sussistano i presupposti processuali; la Corte valorizza le ricerche compiute dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria come adeguata base applicativa della norma.
art. 606 c.p.p.
È evocato implicitamente in relazione ai limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio in assenza di specifico travisamento.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in mancanza di elementi positivi significativi, soprattutto in presenza di una condotta caratterizzata da intensa violenza.
art. 133 c.p.
La commisurazione della pena deve fondarsi sulla gravità del fatto e sugli elementi valutati dal giudice di merito; la Corte reputa adeguata la motivazione sul punto.
art. 163 c.p.
Il diniego dei benefici di legge è ritenuto giustificato dalla misura della pena irrogata, incompatibile con la concessione del beneficio.
art. 175 c.p.
È richiamato nel riferimento ai benefici di legge negati in ragione dell'entità della pena.
Massime di principio
- La doglianza sulla mancata ammissione o acquisizione di prove è inammissibile se non indica in modo specifico quali prove siano state illegittimamente escluse, quale fosse il loro oggetto e perché abbiano avuto rilevanza decisiva nel processo.
- Le censure che si limitano a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie alla ricostruzione del giudice di merito non sono deducibili in cassazione, salvo che sia dedotto un concreto travisamento della prova.
- L'acquisizione delle dichiarazioni rese da persone offese irreperibili è legittima quando risulti adeguatamente documentato lo svolgimento di ricerche scrupolose e infruttuose da parte degli organi investigativi.
- La censura sulla commisurazione della pena è inammissibile quando si risolva in un mero dissenso valutativo, a fronte di una motivazione di merito non illogica e adeguata sulla gravità del fatto e sulla mancanza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche.
- Il diniego dei benefici di legge e delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla particolare gravità della condotta e sull'entità della pena irrogata.
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