Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- del 6 marzo 2024, notificato in pari data, emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, con il quale, con decorrenza dalle ore 12,00 del giorno 7 marzo 2024, è stato inibito ex art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. lo svolgimento dell’attività imprenditoriale del ricorrente presso l’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-”, sito in Maglie, alla Via-OMISSIS-; - del verbale di primo accesso ispettivo n. -OMISSIS--OIM del 6 marzo 2024; - del provvedimento di rigetto DIL-SUD.REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS- dell’11 aprile 2024, notificato in pari data, emesso dalla Direzione Interregionale del Lavoro del Sud - Napoli, con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo Rep. -OMISSIS-/IIL/CAMPANIA, proposto dal ricorrente avverso il predetto provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- del 06/03/2024 dell’attività imprenditoriale; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand’anche di contenuto allo stato sconosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5\3\2026: - del “Provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, n. 186 del 22 gennaio 2026, notificato in pari data; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, quand’anche di contenuto allo stato sconosciuto.

Giustizia amministrativa202400532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, conseguente a un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa individuale ha impugnato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro il 6 marzo 2024 ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/2008, il verbale di primo accesso ispettivo e il successivo rigetto del ricorso amministrativo. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento ministeriale del 22 gennaio 2026, recante interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, l'inosservanza del termine indicato dalla circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006 e l'illegittimità derivata del provvedimento interdittivo, sostenendo che il provvedimento di sospensione presupposto fosse fondato su mere presunzioni di fatto non adeguatamente provate.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che il provvedimento ministeriale interdittivo fosse meramente consequenziale e ricognitivo di un divieto direttamente stabilito dalla legge, sicché, una volta adottato ed efficace il provvedimento di sospensione dell'attività, il Ministero non disponeva di margini di discrezionalità nella sua adozione. Ne consegue, secondo il giudice, che la natura vincolata del provvedimento escludeva la dedotta violazione dell'art. 7 l. 241/1990; in ogni caso, risultava effettuata la comunicazione di avvio del procedimento il 13 gennaio 2026. È stato inoltre ritenuto infondato il motivo concernente il termine di conclusione indicato dalla circolare n. 1733/2006, poiché la comunicazione dell'adozione della sospensione era pervenuta alle strutture competenti soltanto il 15 dicembre 2025, con protocollazione ministeriale il 16 dicembre 2025, e il termine di 45 giorni era comunque formulato come termine normalmente previsto e non risultava assistito da una disposizione normativa che ne stabilisse la perentorietà. Il decorso del tempo avrebbe potuto, al più, consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. È stata infine respinta, allo stato cautelare, la censura di illegittimità derivata, poiché il provvedimento di sospensione presupposto era ancora valido, efficace e produttivo di effetti, non essendo stata accolta la precedente domanda cautelare, la cui reiezione era stata confermata dal Consiglio di Stato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 81/2008

    provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

    Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi della disposizione costituisce il presupposto del successivo divieto interdittivo a contrarre; in presenza di una sospensione efficace, il provvedimento ministeriale consequenziale è ricognitivo di un divieto stabilito direttamente dalla legge.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    La dedotta violazione è stata ritenuta insussistente sia per la natura vincolata del provvedimento interdittivo sia perché l'amministrazione aveva comunque comunicato l'avvio del procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 56 c.p.a.

    misure cautelari monocratiche

    È richiamato con riferimento al precedente decreto cautelare presidenziale che aveva respinto la domanda monocratica proposta con i motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento interdittivo a contrarre costituisce la conseguenza necessaria di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale che abbia prodotto effetti, l'amministrazione competente non dispone di potestà discrezionale quanto alla sua adozione, trattandosi di un atto ricognitivo di un divieto direttamente stabilito dalla legge.
  • La natura vincolata del provvedimento interdittivo può escludere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990; in ogni caso, la censura non è fondata quando risulti che la comunicazione sia stata comunque effettuata.
  • Il termine di conclusione del procedimento indicato da una circolare come termine entro il quale il procedimento deve essere normalmente concluso non è perentorio in assenza di una specifica previsione normativa che gli attribuisca tale natura.
  • La validità e l'efficacia del provvedimento presupposto di sospensione dell'attività, non sospeso in sede cautelare, impediscono, allo stato del giudizio, di accogliere la censura di illegittimità derivata del successivo provvedimento interdittivo consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTutela cautelareTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.