Parere n. 1809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto ministeriale 557/PAS/10171.103/SPN emesso il 24 ottobre 2024, prot.n.36696, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento n.10837 del 6 marzo 2024 della Prefettura di -OMISSIS- che non ha accolto l’istanza di riesame del provvedimento n.30478 del 9 luglio 2018 di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego ministeriale del 24 ottobre 2024 del ricorso gerarchico avverso il mancato riesame del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi del 9 luglio 2018
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in sede straordinaria il decreto ministeriale del 24 ottobre 2024, che ha respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento prefettizio del 6 marzo 2024 di mancato accoglimento dell’istanza di riesame del divieto di detenzione di armi disposto nel 2018. Nel ricorso gerarchico aveva sostenuto di non avere riportato condanne, poiché il procedimento per guida in stato di ebbrezza si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, e che gli incontri con soggetti penalmente censiti non integravano frequentazioni. Nel ricorso straordinario ha riproposto le argomentazioni del ricorso gerarchico, senza formulare specifici motivi di diritto, e ha contestato che il Ministero si fosse limitato a ripetere le valutazioni prefettizie, senza acquisire il giudizio di un organo terzo. La questione centrale era quindi la legittimità del giudizio di inaffidabilità e della conferma del divieto, alla luce degli elementi istruttori e dei limiti del sindacato sulla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto. Il possesso o l’uso di armi non costituisce un diritto, ma un’autorizzazione eccezionale subordinata a un giudizio prognostico volto a prevenire possibili abusi. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, l’autorità può fondare il giudizio di inaffidabilità su circostanze anche non penalmente rilevanti e non deve dimostrare né la pericolosità sociale del soggetto né un abuso già avvenuto; la valutazione deve tuttavia poggiare su elementi di fatto puntuali, non essere irrazionale ed essere congruamente motivata. Nel caso concreto l’istruttoria è stata ritenuta puntuale e completa e la motivazione adeguata, in relazione alle vicende in cui il ricorrente era risultato coinvolto e che non consentivano di garantire l’assenza di rischio di abuso. La discrezionalità amministrativa è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; tali vizi non sono stati ravvisati. La doglianza relativa alla ripetizione delle valutazioni prefettizie non ha condotto a un esito diverso. La Sezione ha dichiarato non rilevanti o comunque inidonee le ulteriori censure non espressamente esaminate.
Osservazioni
Giudizio di inaffidabilità e presupposti del divieto
La contestazione dell’inaffidabilità non è stata accolta: il divieto può fondarsi su circostanze anche prive di rilievo penale, purché l’apprezzamento si basi su elementi puntuali, sia razionale e risulti congruamente motivato. Non occorre provare un precedente abuso delle armi né formulare un giudizio di pericolosità sociale.
Istruttoria e motivazione del provvedimento
È stata respinta la censura secondo cui il Ministero avrebbe semplicemente ripetuto le argomentazioni prefettizie senza interpellare un organo terzo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto completa e puntuale l’istruttoria svolta e adeguata la motivazione sulla base delle vicende riferibili al ricorrente.
Sindacato sulla discrezionalità amministrativa
Non sono stati ravvisati manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, unici profili che, secondo il parere, avrebbero consentito il sindacato sulla valutazione discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Costante giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, ai sensi degli artt.11, 39 e 43 TULPS, l’amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi al verificarsi di situazioni genericamente anche non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato. Infatti per il diniego di tali autorizzazioni non è necessario né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Il giudizio di inaffidabilità può essere fondato su situazioni non necessariamente riconducibili alla buona condotta in senso stretto; non è necessario provare la pericolosità sociale né un abuso già commesso.
art. 699 c.p.
È ius receptum che il possesso o l’utilizzo di un’arma da parte di un cittadino non è qualificabile come un diritto, ma costituisce un quid pluris - in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, della legge n.110 del 1970 - la cui concessione risente della necessità che l’autorità di pubblica sicurezza possa, rectius debba compiere un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso.
Il possesso o l’uso dell’arma è una concessione eccezionale rispetto al divieto generale e richiede una valutazione preventiva dell’autorità volta a escludere il rischio di abuso.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
È ius receptum che il possesso o l’utilizzo di un’arma da parte di un cittadino non è qualificabile come un diritto, ma costituisce un quid pluris - in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, della legge n.110 del 1970 - la cui concessione risente della necessità che l’autorità di pubblica sicurezza possa, rectius debba compiere un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso.
La detenzione e l’utilizzo di armi rappresentano una concessione derogatoria rispetto al divieto generale, subordinata a un giudizio prognostico preventivo sull’assenza di possibilità di abuso.
Massime di principio
- Il possesso o l’uso di armi non costituisce un diritto del cittadino, ma una concessione eccezionale rispetto al divieto generale, che l’autorità di pubblica sicurezza può accordare solo dopo una valutazione prognostica preventiva diretta a escludere la possibilità di abuso.
- Ai fini del diniego o della revoca delle autorizzazioni in materia di armi, il giudizio di inaffidabilità può basarsi su circostanze anche prive di rilievo penale e non è necessario dimostrare né la pericolosità sociale dell’interessato né un abuso già verificatosi; la valutazione deve però fondarsi su elementi di fatto puntuali, non irrazionali e congruamente motivati.
- La discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità in materia di armi è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, con riguardo alla rilevanza degli elementi accertati.
Divieto di detenzione di armi e rigetto del ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un privato contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del decreto ministeriale del 24 ottobre 2024 che aveva respinto il ricorso gerarchico contro il mancato riesame del divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi. La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato.
Vicenda amministrativa e doglianze
Il divieto era stato disposto il 9 luglio 2018 in ragione di una condanna per guida in stato di ebbrezza risalente al 2013, di segnalazioni relative a diverse violazioni e di frequentazioni, emerse in occasione di controlli, con persone penalmente censite per gravi reati in materia di stupefacenti e contro la persona e il patrimonio. Il ricorso giurisdizionale contro il divieto era stato respinto dal TAR.
Il 23 dicembre 2023 l’interessato aveva chiesto alla Prefettura il riesame del provvedimento. La Prefettura, con atto del 6 marzo 2024, non aveva accolto l’istanza, richiamando la precedente sentenza del TAR e ulteriori elementi acquisiti dalla Questura dopo la decisione giurisdizionale. Nel ricorso gerarchico l’interessato aveva sostenuto che il procedimento per guida in stato di ebbrezza si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione e che gli incontri con persone censite non equivalevano a frequentazioni. Il Ministero aveva respinto il ricorso gerarchico il 24 ottobre 2024.
Nel ricorso straordinario, oltre a riproporre le argomentazioni del ricorso gerarchico senza formulare specifici motivi di diritto, il ricorrente ha contestato che il Ministero si fosse limitato a ripetere le valutazioni della Prefettura, senza interpellare un organo terzo.
Quadro normativo e criteri di valutazione
Il Consiglio di Stato ha ricordato che il possesso o l’uso di armi non è un diritto, ma una concessione eccezionale rispetto al divieto generale previsto dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della l. n. 110 del 1975. L’autorità di pubblica sicurezza deve compiere una valutazione prognostica preventiva diretta a escludere la possibilità di abuso.
Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, il giudizio di inaffidabilità può essere fondato anche su situazioni non necessariamente riconducibili alla buona condotta dell’interessato. Non occorre accertare la pericolosità sociale del soggetto né dimostrare un abuso già commesso. Ai fini del diniego o della revoca possono rilevare anche fatti privi di rilievo penale, purché gli elementi siano puntuali e l’apprezzamento non sia irrazionale e sia congruamente motivato.
Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: deve basarsi su circostanze di fatto che, al momento dell’adozione, rendano plausibile il rischio di abuso. La discrezionalità dell’amministrazione è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Valutazione del caso concreto
La Sezione ha ritenuto che l’amministrazione avesse svolto un’istruttoria puntuale e completa e avesse adeguatamente motivato il giudizio di inaffidabilità sulla base delle vicende in cui il ricorrente era risultato coinvolto. Tali elementi non consentivano di affermare la certezza di una garanzia assoluta contro l’abuso dell’arma.
Non sono stati ravvisati i vizi che avrebbero consentito di censurare l’esercizio della discrezionalità. La doglianza relativa alla mancata acquisizione del giudizio di un organo terzo e alla ripetizione delle argomentazioni prefettizie non ha quindi condotto all’annullamento. Le ulteriori questioni non espressamente esaminate sono state considerate non rilevanti o comunque inidonee a giustificare una diversa decisione.
Conclusione
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e dei terzi citati.
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