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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Lecce, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa sospensione cautelare: a) della nota prot. 0007642 del 06.08.2025, trasmessa via pec dal Comune di Guagnano in data 06.08.2025, con cui il Comune di Guagnano - UFFICIO TECNICO - Urbanistica - Edilizia Privata, nell'ambito del procedimento di PAS - Procedura Abilitativa Semplificata (pervenuta, tramite portale IMPRESAINUNGIORNO, in data 12/07/2025 al prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 152947/12-07-2025, acquisita al prot. 7004 del 15/07/2025 dello Sportello Unico per l'Edilizia (P.E. 84/2025 - PAS 1/2025) del progetto di impianto fotovoltaico a terra ubicato nel Comune di Guagnano, denominato “Guagnano 5” e con potenza di picco pari a 9999,36 kWp, di titolarità di ABSOLUTE ENERGY PV S.r.l., ha manifestato la propria contrarietà alla realizzazione del suddetto impianto ed, in attuazione di quanto stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2020, ha espresso parere negativo alla sua realizzazione; b) ove occorrer possa, della Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2020, allegata alla nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025 di cui alla precedente lettera a) ed ivi espressamente richiamata, trasmessa via pec dal Comune di Guagnano in data 08.08.2025; c) ove occorrer possa, della riunione della Commissione Consiliare del Comune di Guagnano riunitasi in data 21.10.2019, richiamata nella nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025 di cui alla precedente lettera a) ma non conosciuta; d) ove occorrer possa, della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, in quanto richiamata nella nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025 di cui alla precedente lettera a) ma non conosciuta; e) di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ai suddetti provvedimenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABSOLUTE ENERGY PV S.R.L. il 20/01/2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare: A. della nota prot. n. 0011204 del 20/11/2025, ricevuta via pec in pari data, avente ad oggetto “DICHIARAZIONE DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) “Realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Guagnano 5” di potenza di picco pari a 9999,36 kWp ubicato nel Comune di Guagnano (LE)” Proponente: ABSOLUTE ENERGY PV - S.R.L.”, con cui il Comune di Guagnano - UFFICIO TECNICO- Urbanistica – Edilizia Privata, in relazione all’istanza di riesame presentata da ABSOLUTE ENERGY PV S.r.l. in data 17.09.2025, ha manifestato la sua contrarietà alla realizzazione di siffatto impianto e, in attuazione di quanto stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2020, nonché in applicazione della normativa richiamata nella nota medesima, ha confermato il proprio parere negativo alla realizzazione dell’impianto in parola; B. ove occorrer possa, della Delibera di Consiglio Comunale di Guagnano n. 12 del 29/02/2020, già impugnata con il ricorso principale e richiamata nella suddetta nota prot. n. 0011204 del 20/11/2025; C. ove occorrer possa, della riunione della Commissione Consiliare del Comune di Guagnano riunitasi in data 21.10.2019, richiamata nella nota comunale prot. 0007642 del 06.08.2025, già impugnata con il ricorso principale anche se non conosciuta e depositata da controparte nel giudizio R.G. 1128/2025 in data 21.11.2025; D. di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi al suddetto provvedimento. Con contestuale nuova istanza di sospensione cautelare di tutti gli atti già gravati con il ricorso principale.

Giustizia amministrativa202501128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere comunale negativo nell’ambito di una Procedura Abilitativa Semplificata per un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 9999,36 kWp e successivo provvedimento di conferma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il parere negativo comunale del 6 agosto 2025, adottato nell’ambito della PAS, nonché la deliberazione consiliare richiamata e gli atti connessi. Dopo la rinuncia alla domanda cautelare, ha proposto motivi aggiunti contro il provvedimento del 20 novembre 2025, con cui il Comune, a seguito di istanza di riesame, ha confermato il diniego. Sono state dedotte la violazione della disciplina sulle aree idonee e sulla promozione delle energie rinnovabili, del d.lgs. n. 190/2024, del PPTR pugliese, delle relative linee guida e del regolamento regionale n. 24/2010; la violazione della normativa in materia di valutazioni ambientali e impatti cumulativi; l’illogicità manifesta, la disparità di trattamento, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa notifica a soggetti ritenuti controinteressati e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che gli enti indicati dal Comune non fossero controinteressati in senso formale e sostanziale. Nel merito, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, rilevando che sia il parere negativo sia il successivo provvedimento di conferma erano fondati su motivazioni astratte e generiche, prive di riferimenti concreti alle caratteristiche del progetto e del territorio. Il richiamo alle linee guida e al PPTR non può determinare automaticamente l’inidoneità dell’area, poiché occorre una valutazione individualizzata della fattispecie. Il Comune non aveva esaminato elementi documentali rilevanti: la localizzazione in area agricola non vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, la distanza non superiore a 500 metri da un depuratore, l’assenza di colture agrarie di pregio, l’assenza di interferenze con produzioni vitivinicole o olivicole e la limitata rilevanza della pista ciclabile richiamata. Il riferimento difensivo all’inidoneità dell’area è stato considerato un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il progetto, avente potenza entro 10 MW e localizzato in area idonea, rientrava inoltre nell’Allegato B, lett. b), del d.lgs. n. 190/2024 e non era soggetto alle procedure ambientali richiamate dal Comune. L’amministrazione avrebbe dovuto, se necessario, richiedere integrazioni documentali e coinvolgere le altre amministrazioni ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024. È stato quindi disposto l’annullamento dei due provvedimenti, con salvezza del riesercizio del potere emendato dai vizi riscontrati. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, commi 1-bis e 8, d.lgs. n. 199/2021

    La localizzazione dell’impianto in un’area idonea deve essere considerata nella valutazione della PAS e impedisce che l’inidoneità sia affermata in via astratta o sulla sola base di atti e linee guida generali.

  • art. 14, comma 8, d.lgs. n. 190/2024

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina autorizzatoria degli impianti da fonti rinnovabili; la decisione valorizza il quadro normativo sopravvenuto sulle aree idonee.

  • art. 8, d.lgs. n. 190/2024

    L’autorità procedente, ove ritenga necessari ulteriori elementi, deve richiedere integrazioni documentali e coinvolgere le amministrazioni competenti, anziché fondare il diniego su valutazioni generiche.

  • art. 13, d.lgs. n. 190/2024

    Richiamato con l’Allegato B ai fini dell’inquadramento procedurale dell’intervento.

  • Allegato B, lett. b), d.lgs. n. 190/2024

    Gli impianti entro la soglia di 10 MW localizzati in area idonea rientranti nella disposizione non sono soggetti alle procedure ambientali richiamate nel provvedimento.

  • artt. 6 e 19, Allegato IV alla Parte II, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati dalla ricorrente in materia di valutazioni ambientali; il TAR ha ritenuto decisivo l’inquadramento dell’impianto nell’Allegato B del d.lgs. n. 190/2024.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e riferita alla specifica proposta progettuale; non è sufficiente il richiamo generico a principi, atti pianificatori o deliberazioni consiliari.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • Il diniego comunale relativo a un impianto da fonti rinnovabili deve fondarsi su una valutazione concreta e individualizzata delle caratteristiche progettuali e del contesto territoriale; non è sufficiente il richiamo astratto a linee guida, strumenti paesaggistici, deliberazioni comunali o principi generali.
  • Le linee guida sulla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non possono determinare automaticamente l’inidoneità dell’area, avendo portata non vincolante e dovendo essere applicate mediante una ponderazione specifica degli interessi pubblici e delle peculiarità dei luoghi.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta negli scritti difensivi dell’amministrazione: le ragioni ostative devono risultare dall’atto impugnato.
  • Quando l’area e il progetto rientrano nella disciplina normativa delle aree idonee e degli interventi non soggetti a procedure ambientali, l’amministrazione non può negare l’intervento sulla base di presupposti astratti o di una valutazione ambientale non prevista; ove ritenga necessari ulteriori elementi, deve attivare gli strumenti istruttori e di coordinamento previsti dalla legge.
  • L’annullamento per difetto di istruttoria e motivazione lascia salva la possibilità di riesercizio del potere amministrativo, purché la nuova determinazione sia adottata sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione riferita alla specifica proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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