Ordinanza n. 419/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la mancata attribuzione del punteggio relativo al diploma di laurea
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato in appello l'ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Ha dedotto, in sostanza, l'illegittima attribuzione del punteggio nella procedura concorsuale: pur possedendo e avendo dichiarato, conformemente alle previsioni del bando e della disciplina regolamentare, sia il diploma di laurea sia l'abilitazione all'insegnamento, l'amministrazione aveva valutato soltanto quest'ultima. Tale modalità di calcolo aveva inoltre determinato una penalizzazione, poiché il punteggio attribuibile alla laurea, riparametrato in base al voto conseguito, sarebbe stato superiore. Quanto al requisito cautelare del periculum in mora, la parte ha prospettato il pregiudizio derivante dall'incidenza della valutazione sulla posizione nella graduatoria e, conseguentemente, sulla possibilità di accedere più rapidamente al ruolo organico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Veneto, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ravvisato il fumus boni iuris nella circostanza che la candidata possedeva e aveva indicato entrambi i titoli, laurea e abilitazione all'insegnamento, in conformità al bando e alla disciplina regolamentare, mentre era stato riconosciuto soltanto il punteggio relativo all'abilitazione, con possibile penalizzazione rispetto a quello derivante dalla valutazione della laurea secondo il voto riportato. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la valutazione incideva sulla posizione nella graduatoria e sulla possibilità di accesso più sollecito al ruolo organico. L'amministrazione è stata onerata di rivalutare il punteggio della candidata, includendo anche il punteggio, opportunamente riparametrato secondo le norme regolamentari e di bando, corrispondente al voto di laurea. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito della concessione della misura cautelare, la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Sussiste il fumus boni iuris quando una candidata possiede e dichiara, conformemente al bando e alla disciplina regolamentare, più titoli valutabili, ma l'amministrazione attribuisce il punteggio considerando soltanto uno di essi senza adeguata giustificazione.
- La valutazione cautelare deve considerare l'incidenza della mancata attribuzione del punteggio sulla posizione nella graduatoria e sulla possibilità del candidato di accedere più rapidamente al ruolo o all'impiego, quale possibile danno grave e irreparabile.
- In sede cautelare, il giudice può ordinare all'amministrazione la rivalutazione del punteggio mediante il computo del titolo omesso e la relativa riparametrazione secondo le regole del bando e della disciplina regolamentare.
- Quando è concessa una misura cautelare in appello, il Consiglio di Stato può riformare l'ordinanza negativa del TAR e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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