Sentenza del 17/05/2019 n. 13348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 7154/03/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia. Successivamente si è avvalsa della procedura di definizione prevista dal D.L. n. 193 del 2016, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute. A seguito della definizione della posizione fiscale, ha rinunciato al ricorso per cassazione e ha chiesto la compensazione delle spese, notificando la rinuncia all'Agenzia delle Entrate e all'Avvocatura Generale dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale obbligo consegue alle pronunce di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non alla sua estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
D.L. n. 193 del 2016
La società ha utilizzato la procedura di definizione agevolata prevista dal decreto, pagando integralmente quanto dovuto e determinando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Legge n. 53 del 1994, art. 1
La disposizione è stata richiamata per la notificazione della rinuncia al ricorso all'Agenzia delle Entrate e presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato si applica alle pronunce di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma non alla declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando il contribuente definisce integralmente la propria posizione fiscale mediante una procedura agevolata e non ha più interesse alla decisione del ricorso, può rinunciare all'impugnazione; il giudizio viene normalmente dichiarato estinto.
- La rinuncia al ricorso deve essere comunicata e notificata secondo le formalità previste, in modo da renderla conoscibile alle controparti e consentire alla Corte di dichiarare l'estinzione.
- In caso di rinuncia, le spese possono essere compensate, soprattutto quando la definizione della controversia deriva da una procedura normativa sopravvenuta e le parti non formulano opposizioni.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di soccombenza nel merito e, di regola, non comporta il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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